Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 3, comma 53, 55 e 56 Legge n. 662 dd. 23.12.1996.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 66/2005 dd. 30.11.2005 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2006”, e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
ü l'aliquota ordinaria pari al 6 (sei) per mille;
ü nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell’attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta;
ü nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai terreni fabbricabili.
Rilevato che si ritiene necessario applicare ai fini ICI un’aliquota inferiore a quella ordinaria in quanto:
á l’attività alberghiera costituisce per il Comune di Vermiglio l’asse portante dell’economia locale e per tali motivazioni si intende favorire detta attività economica;
á i terreni fabbricabili sono per lo più mantenuti a disposizione da parte dei proprietari per una futura abitazione propria o dei figli, senza particolari peculazioni e tenuto conto che tali immobili non producono alcun reddito.
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd.23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e la L.R. dd. 22 dicembre 2004, n. 7 recante “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4, e contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l’anno 2007, al 6 (sei) per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta di che trattasi.
2. Di determinare per l’anno 2007 nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell’attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta.
3. Di determinare per l’anno 2007 nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai terreni fabbricabili.
4. Di trasmettere copia della presente o tramite e-mail al concessionario per la Riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza, una volta intervenuta l’esecutività del presente provvedimento.
5. Di inviare, ad esecutività avvenuta, copia conforme o e-mail della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 ROMA.
OGGETO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I.: RIDUZIONE PER LA PRIMA CASA 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 3, comma 53, 55 e 56 Legge n. 662 dd. 23.12.1996.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 67/2005 dd. 30.11.2005 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Determinazione aliquote I.C.I.: riduzione per la prima casa 2006”, e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
a) la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:
ü unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 - 7 del Regolamento Comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare N. 38/98 dd. 11.11.1998;
ü unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
ü alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
ü unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3 comma 56 L.662/96;
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd. 23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e la L.R. dd. 22 dicembre 2004, n. 7 recante “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, e contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
6. Di determinare per l'anno 2007 la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:
ü unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 - 7 del Regolamento Comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare N. 38/98 dd. 11.11.1998;
ü unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
ü alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
ü unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3 comma 56 L.662/96.
7. Di trasmettere copia della presente o tramite e-mail al concessionario per la Riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza, una volta intervenuta l’esecutività del presente provvedimento.
8. Di inviare, ad esecutività avvenuta, copia conforme o e-mail della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 ROMA.