Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 3, comma 53, 55 e 56 Legge n. 662 dd. 23.12.1996.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 44/2004 dd. 26.11.2004 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2005”, e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
ü l'aliquota ordinaria pari al 6 (sei) per mille;
ü nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell’attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta;
ü nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai terreni fabbricabili.
Rilevato che si ritiene necessario applicare ai fini ICI un’aliquota inferiore a quella ordinaria in quanto:
á l’attività alberghiera costituisce per il Comune di Vermiglio l’asse portante dell’economia locale e per tali motivazioni si intende favorire detta attività economica;
á i terreni fabbricabili sono per lo più mantenuti a disposizione da parte dei proprietari per una futura abitazione propria o dei figli, senza particolari peculazioni e tenuto conto che tali immobili non producono alcun reddito.
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd.23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e la L.R. dd. 22 dicembre 2004, n. 7 recante “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, e contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l’anno 2006, al 6 (sei) per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta di che trattasi.
2. Di determinare per l’anno 2006 nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell’attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta.
3. Di determinare per l’anno 2006 nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota da applicarsi ai terreni fabbricabili.
4. Di trasmettere copia della presente o tramite e-mail al concessionario per la Riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza, una volta intervenuta l’esecutività del presente provvedimento.
5. Di inviare, ad esecutività avvenuta, copia conforme o e-mail della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 ROMA.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I.: RIDUZIONE PER LA PRIMA CASA 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 3, comma 53, 55 e 56 Legge n. 662 dd. 23.12.1996.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 45/2004 dd. 26.11.2004 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Determinazione aliquote I.C.I.: riduzione per la prima casa 2005”, e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
a) la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:
ü unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 - 7 del Regolamento Comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare N. 38/98 dd. 11.11.1998;
ü unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
ü alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
ü unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3 comma 56 L.662/96;
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd.23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e la L.R. dd. 22 dicembre 2004, n. 7 recante “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, e contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
6. Di determinare per l'anno 2006 la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:
ü unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 - 7 del Regolamento Comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare N. 38/98 dd. 11.11.1998;
ü unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
ü alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
ü unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3 comma 56 L.662/96.
7. Di trasmettere copia della presente o tramite e-mail al concessionario per la Riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza, una volta intervenuta l’esecutività del presente provvedimento.
8. Di inviare, ad esecutività avvenuta, copia conforme o e-mail della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 ROMA.
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI RELATIVI ALL'ANNO 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione dell’art. 3 del vigente regolamento ICI il quale dispone testualmente:
“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Il Consiglio comunale entro i termini di cui al precedente articolo 2 approva i valori delle aree fabbricabili relativi all’anno d’imposta.
Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.”;
Ritenuto necessario ottemperare a tale disposizione regolamentare;
Sentita la proposta del Sindaco di aumentare del 10% il valore al mq. ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili rispetto all’anno 2005;
Ritenuto che essa possa essere fatta propria del Consiglio Comunale;
Ottenuto il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 - art. 16 punto 6.1 e art. 17 punto 27;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e la L.R. dd. 22 dicembre 2004, n. 7 recante “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2, e contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
1. Di approvare i valori delle aree fabbricabili per l’anno 2006 individuati nell’allegato prospetto “A”, aumentati del 10% rispetto all’anno 2005.
2. Di approvare l’allegata divisione in tipologie dei terreni presenti nel Comune di Vermiglio riguardante le zone residenziali, zone produttive e zone alberghiere.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13 avverso il presente atto sono ammessi:
ü Opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
ü Ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
ü Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.
TIPOLOGIE DI TERRENI PRESENTI NEL COMUNE DI VERMIGLIO
Zone Alberghiere – anno 2006:
|
Terreni autonomamente edificabili, urbanizzati, dotati di accesso diretto da strada pubblica. Appartengono a questa categoria tutti i terreni inseriti nei piani di lottizzazione regolarmente approvati dal Consiglio Comunale, dove i lotti risultano già tecnicamente definiti con accorpamento delle varie particelle fondiarie aventi pendenza normale; zona: Passo Tonale Centro. Euro 130,67.= al mq |
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Terreni autonomamente edificabili, parzialmente urbanizzati, dotati di accesso da strada privata o pubblica con pendenza normale; zone: Passo Tonale Periferia e Velon. Euro 73,85.= al mq |
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Terreni autonomamente non edificabili, ma sommabili o ampliamento volumetrico. Euro 38,50.= al mq |
TIPOLOGIE DI TERRENI PRESENTI NEL COMUNE DI VERMIGLIO
Zone Produttive – anno 2006:
|
Terreni autonomamente edificabili, urbanizzati, dotati di accesso diretto da strada pubblica. Appartengono a questa categoria tutti i terreni inseriti nei piani di lottizzazione regolarmente approvati dal Consiglio Comunale, dove i lotti risultano già tecnicamente definiti con accorpamento delle varie particelle fondiarie aventi pendenza normale; zone: Dossi e Fin di Sopra. Euro 68,17.= al mq |
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Terreni autonomamente non edificabili, ma sommabili o ampliamento volumetrico – (alta tensione) o autonomamente edificabili, ma con superficie limitata. Euro 34,09.= al mq |
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Terreni autonomamente edificabili, sommabili o ampliamento volumetrico. (Superficie uguale al lotto minimo o maggiore, molto pendenti e di difficile edificazione, con strada privata o pubblica). Euro 45,45.= al mq |
P.A.F.S.1 (Cava Mosconi) |
Cava Mosconi. Euro 22,00.= al mq |
P.A.F.S.2 (zona Volpaia) |
Zona Volpaia ex discarica. Euro 38,50.= al mq |
P.A.F.S.3 (Stavel area campeggio) |
Stavel area campeggio. Euro 16,50.= al mq |
TIPOLOGIE DI TERRENI PRESENTI NEL COMUNE DI VERMIGLIO
Zone Residenziali – anno 2006:
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Terreni autonomamente edificabili, urbanizzati, dotati di accesso diretto da strada pubblica. Appartengono a questa categoria tutti i terreni inseriti nei piani di lottizzazione regolarmente approvati dal Consiglio Comunale, dove i lotti risultano già tecnicamente definiti con accorpamento delle varie particelle fondiarie aventi pendenza normale; zone: Dossi e Fin di Sopra. Euro 113,62.= al mq | |
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Terreni autonomamente edificabili, urbanizzati, dotati di accesso da strada privata con pendenza normale. Euro 102,26.= al mq | |
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Terreni autonomamente edificabili o accorpabili, privi di strada e quindi parzialmente urbanizzati con pendenza normale. Euro 90,89.= al mq | |
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Terreni autonomamente non edificabili, ma sommabili o ampliamento volumetrico – (alta tensione) o autonomamente edificabili, ma con superficie limitata. Per la zona Cantoniera il valore attribuito corrisponde a Euro 28,41 al mq. Euro 56,82.= al mq | |
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Terreni autonomamente edificabili, sommabili o ampliamento volumetrico. (Superficie uguale al lotto minimo o maggiore, molto pendenti e di difficile edificazione, con strada privata o pubblica). Euro 79,53.= al mq | |
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Terreni autonomamente non edificabili, non sommabili e non ampliamento volumetrico, superiori a mq 100 con pendenza normale e/o eccessiva e con superficie limitata (es. orti). Euro 28,41.= al mq | |
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Terreni autonomamente non edificabili di superficie inferiore o uguale a mq 100, non attigui ad altri terreni di proprietà pur edificabili. Euro 16,50.= al mq | |
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Zona Valanghiva. Euro 56,82.= al mq
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Terreni autonomamente edificabili, urbanizzati, dotati di accesso da strada privata con pendenza eccessiva e con indice di fabbricabilità 1/1 MC/MQ. Euro 85,22.= al mq | |
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Zona Cantoniera: in questi anni bloccata dalla forestale per mancanza depuratore; la zona e parzialmente urbanizzata. Euro 56,82.= al mq |