COMUNE DI VERMIGLIO PROVINCIA DI TRENTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44/2004 DD. 26.11.2004
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 53, 3 comma 55 e 56 Legge 662 d.d 30.12.1992.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n.44 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 53/2003 dd. 11.12.2003 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2004", e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
Rilevato che si ritiene necessario applicare ai fini ICI un’aliquota inferiore a quella ordinaria in quanto:
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd.23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. N.4/L approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 e la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, e contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
COMUNE DI VERMIGLIO PROVINCIA DI TRENTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45/2004 DD. 26.11.2004
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I.: RIDUZIONE PER LA PRIMA CASA 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’I.C.I. ed in particolare gli artt. art. 6 e 8, come modificati dall’art. 53, 3 comma 55 e 56 Legge 662 d.d 30.12.1992.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 n.44 artt. 58, 59.
Richiamata la precedente deliberazione n. 54/2003 dd. 11.12.2003 del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. e riduzione per la prima casa 2004", e ricordato che con detta deliberazione si stabiliva:
Visto l’art. 4 D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24.10.1996 n. 556.
Vista la Legge delega n. 421 dd.23.10.1992.
Acquisiti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.; sostituito dall’art. 16,6° comma e art. 17 punto 27 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. N.4/L approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 e la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, e contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
COMUNE DI VERMIGLIO PROVINCIA DI TRENTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46/2004 DD. 26.11.2004
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI RELATIVI ALL'ANNO 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione dell’art. 3 del vigente regolamento ICI il quale dispone testualmente:
"Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Il Consiglio comunale entro i termini di cui al precedente articolo 2 approva i valori delle aree fabbricabili relativi all’anno d’imposta.
Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.";
Ritenuto necessario ottemperate a tale disposizione regolamentare;
Sentita la proposta del Sindaco di mantenere invariati i valori delle aree fabbricabili anche per l’anno 2005;
Ritenuto che essa possa essere fatta propria del Consiglio Comunale;
Ottenuto il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 - art. 16 punto 6.1 e art. 17 punto 27;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, e contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
D E L I B E R A
NB.: I VALORI DELLE AREE FABBRICABILI SI TROVANO NELLA CARTELLA "REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I." SOTTO LA VOCE "ALLEGATI".