PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Oggetto: Principali informazioni per il calcolo dell’I.C.I. dovuto nell’anno 2010

A seguito dell’adozione delle deliberazioni consiliari n. 41 del 21/12/2009 (Regolamento I.C.I.), n. 34 del 20/11/2001 (Regolamento valori aree fabbricabili), n. 40 del 21/12/2009 (Determinazione aliquote I.C.I. anno 2010) e della deliberazione consigliare n. 133 del 12/12/2005 (Aggiornamento valori aree fabbricabili), si riporta sotto uno schema delle principali informazioni per il calcolo dell’I.C.I., rimandando alla consultazione delle deliberazioni adottate in materia per l’opportuno approfondimento.

 

Aliquote e detrazioni per l’anno 2010 (variate rispetto al 2009)

Aliquota ridotta per abitazione principale

4,50 per mille

Aliquota ordinaria

6,00 per mille

Detrazione per abitazione principale

€ 104,00

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO (variate rispetto al 2009)

I versamenti d’imposta devono essere effettuati tramite bollettino c/c postale n. 28269652 intestato a: Comune di Centa San Nicolò riscossione ICI servizio tesoreria o in alternativa con il modello F/24 o con versamento al tesoriere Comunale – Cassa Rurale di Caldonazzo. I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 12,00. L'ICI deve essere versata in unica soluzione entro il 20 dicembre 2010. Gli importi versati devono essere arrotondati all’unità di euro (es: 30,49 si arrotonda a 30,00; 30,50 si arrotonda a 31,00).

 

ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (invariate rispetto al 2009)

L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esente dall’imposta. Tale esenzione non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali spetta unicamente l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92.

 

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI (invariate rispetto al 2009)

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ecc.. classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C/7 che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale godono dello stesso trattamento fiscale riservato a queste ultime. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, tale beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

 

ASSIMILAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI (variate rispetto al 2009)

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, sono assimilate alle abitazioni principali e pertanto fruiscono dell’aliquota prevista per le abitazioni principali e dell’esenzione (o detrazione per le categorie A/1 – A/8 e A/9):

1)       le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non risultino locate;

2)       le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, esclusivamente nel caso in cui il familiare residente non sia anch’egli soggetto passivo del medesimo immobile. La cessione dell’immobile in uso gratuito al familiare deve essere comunicata all’Ufficio Tributi tramite apposito modello disponibile in Comune o dichiarazione sostitutiva e i benefici della relativa assimilazione decorreranno dalla data di presentazione della stessa.

 

Calcolo dell’Imposta

L’imposta annua lorda si ottiene moltiplicando il valore di mercato (per le aree fabbricabili) o il valore catastale rivalutato (per i fabbricati) per l’aliquota. Il valore catastale rivalutato si ottiene moltiplicando la rendita catastale dell’immobile per 1,05 e per i seguenti moltiplicatori:

Ø       100 per gli immobili classificati nei gruppi catastali A e C con l’esclusione delle categorie A/10 e C/1;

Ø       140 per gli immobili classificati nei gruppi catastali B;

Ø       50 per gli immobili classificati A/10 (uffici e studi privati) o D;

Ø       34 per gli immobili classificati C/1 (negozi e botteghe).

L’imposta annua lorda va eventualmente rapportata al periodo di possesso (ad es: se l’immobile è stato posseduto solo per 5 mesi, si moltiplicherà l’imposta annua lorda per 5 e la si dividerà per 12) e/o alla quota di possesso (ad es: se la quota di possesso è pari al 33,33%, si moltiplicherà l’imposta annua lorda per 33,33 e la si dividerà per 100).

Si ricorda a tal fine che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Dall’imposta annua lorda, riferita agli immobili utilizzati come abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, l’importo della detrazione per l’abitazione principale, eventualmente rapportata al periodo di tempo per il quale tale destinazione si è protratta e al numero dei soggetti passivi che la utilizzano come abitazione principale.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (d.lGS.471/1997)

In caso di mancato o tardivo versamento, il contribuente può sanare l’omissione aumentando l’importo da versare dei seguenti oneri:

§  1,00% dell’imposta tardivamente versata a titolo di interessi moratori da calcolarsi in proporzione ai giorni di ritardo;

§  2,50% dell’imposta tardivamente versata a titolo di sanzione se il ritardo non supera i 30 giorni o pari al 3,00% qualora il ritardo sia superiore ai 30 giorni (ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). Si ricorda di barrare sul bollettino di versamento l’apposita casella “ravvedimento operoso”.


 

Valore di riferimento aree fabbricabili per l’anno 2010 (invariate rispetto al 2009)

Fermo restando che la base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio, ai fini di facilitare l’adempimento fiscale ai contribuenti sono stati determinati i seguenti valori di riferimento minimi. In presenza di perizie di stima o di atti di trasferimento della proprietà o altro diritto reale sull’area edificabile, la base imponibile è costituita dal valore desumibile dai suddetti atti e l’approvazione dei valori di riferimento minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta.

 

Centro storico - aree residenziali di completamento:

Valore a m2

Centro

€ 71,65

Campregheri – Frisanchi - Sadleri

€ 66,48

Altre frazioni

€ 45,82

 

Zone residenziali con I.F. minore o uguale a 1,5 mc./mq.:

Valore a m2

Centro

€ 63,90

Campregheri – Frisanchi - Sadleri

€ 61,32

Altre frazioni

€ 45,82

 

Zone residenziali con I.F. maggiore a 1,5 mc./mq.:

Valore a m2

Centro

€ 69,06

Campregheri – Frisanchi - Sadleri

€ 66,48

Altre frazioni

€ 50,99

 

Zone produttive (commerciali, artigianali, industriali, servizi pubblici, alberghiere):

Valore a m2

Centro

€ 45,82

Campregheri – Frisanchi - Sadleri

€ 35,49

Altre frazioni

€ 31,88

 

Riduzioni

Percentuale

Parte di fascia stradale eccedente i 5,00 metri lineari

50%

Pertinenze: E’ considerata pertinenza di un edificio l’area, effettivamente destinata a tale scopo (giardino-orto-cortile), per un’estensione sino a 5 volte il sedime dell’edificio stesso; sono escluse le aree coltivate a prato, frutteto o simili.