Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 17.12.2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER AREE FABBRICABLI E ALTRI FABBRICATI.
Premessa
Considerato che:
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali”, ha istituito, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;
- l’art. 6 del suddetto decreto disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha innovato il D.lgs. 504/92 sostituendo l’art. 3, modificando il comma 2 e 3 dell’art. 5, il comma 3 dell’art. 13, il comma 3 dell’art. 8 ed introducendo l’obbligo di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni relative alla determinazione dell’aliquota I.C.I.;
- la L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto modifiche sostanziali al D.lgs.504/92 in materia di versamenti d’imposta nonchè di termine di adozione della presente deliberazione.
Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008 ha escluso dall’anno di imposta 2008 l’abitazione principale dall’Imposta comunale sugli immobili.
L’esclusione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
L’esclusione dell’imposta, derivata da disposizioni regolamentari e deliberative, si estende di diritto anche:
– n. 1 pertinenza dell’abitazione principale purchè accatastate in categoria C6, C2 o C7;
– abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;
– abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori – figli) purchè residenti;
– unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti;
– abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locata o utilizzata da terzi;
– unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale.
Restano escluse dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1) per le quali rimane in vigore l’aliquota agevolata del 4.5 per mille e la detrazione prima casa pari a euro 258,00.
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 32 dd. 26.11.2008 si è provveduto a confermare le aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 relativamente ad altri fabbricati ed aree fabbricabili, rilevato che ai sensi del Decreto Legge n. 93 dd. 27.05.2008 l’abitazione principale nonché i fabbricati ad essa assimilati dai regolamenti comunali, risultano esclusi dall’imposta con decorrenza dall’anno 2008. La struttura delle aliquote, le detrazioni e le agevolazioni I.C.I. risulta in sintesi la seguente:
– aliquota ordinaria pari al 7 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari insistenti sul territorio del Comune;
– aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, di anziani residenti in istituti di ricovero, di cittadini iscritti AIRE, unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa regolarmente assegnate in locazione;
– aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per una delle pertinenze dell’abitazione principale classificata o classificabile come unità immobiliare nella categoria C/2, C/6 e C/7 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del soggetto passivo;
– detrazione per l’abitazione principale pari a € 258,00.
Richiamate:
- la deliberazione comunale n. 37 del 22.12.2008 con la quale si è proceduto a modificare la deliberazione consiliare n. 32 dd. 26.11.2008 in ordine alla riduzione dell'aliquota delle aree fabbricabili ubicate all'interno dei centri storici, dal 7 per mille al 4 per mille;
- la deliberazione comunale n. 33 del 26.11.2008 con la quale si è stabilito di applicare la riduzione del 100% alle aree fabbricabili ricadenti in zona F1, F2, F3, classificate dal Piano Regolatore Generale come attrezzature e servizi pubblici, verde pubblico, attrezzature ed impianti sportivi, con decorrenza 01.01.2009.
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:
– n. 30 dd. 28.11.2007, esecutiva, con cui veniva approvato il metodo di calocolo ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, revocando contestualmente la delibera consiliare n. 29 del 25.11.1998
– n. 31 dd. 28.11.2007, esecutiva, con la quale è stato modificato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
– n. 32 dd. 28.11.2007, esecutiva, con la quale è stato fissato, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 446/1197, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale, con decorrenza dal 01.01.2008.
Dato atto che nell’anno 2009 gli incassi ai fini I.C.I. sono previsti in misura prudenziale nell’importo di Euro 110.000,00, visto che i maggiori introiti dovuti all’aumento del valore delle aree fabbricabili compensano il mancato gettito I.C.I. proveniente dalle prime case e pertinenze.
Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2010 la struttura delle aliquote e delle agevolazioni I.C.I. come per l’anno 2009, dando atto che l’abitazione principale e i fabbricati assimilati risultano esenti.
Visto:
- l’art. 53 comma 16 della L. 388/00 che stabilisce il termine per l’assunzione del provvedimento relativo alla determinazione delle aliquote in oggetto entro la data di approvazione del bilancio di previsione ossia il 31.12.2006;
- l’art. 13, lett. G) della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall’art. 28 della L.R. n. 10/1998.
Ritenuta la competenza consiliare sulla base di quanto chiarito con circolare 5 novembre 1998, n. 10 dal Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento.
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dalla Responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dall’art. 81, comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge,
1. di dare atto che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 l’abitazione principale, nonché i fabbricati assimilati, risultano esclusi dall’imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall’anno d’imposta 2008; per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si intende:
– abitazioni possedute da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune
– abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate
– abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori – figli) purché residenti
– unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti
– abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purché non locata o utilizzata da terzi
– unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale
– n. 1 pertinenza dell’abitazione principale purché accatastata in categoria C6, C2 o C7;
– restano escluse dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1) per le quali rimane in vigore l’aliquota agevolata del 4.5 per mille e la detrazione prima casa pari a euro 258,00.
2. di confermare anche per l’anno 2010 le aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ad aree fabbricabili e altri fabbricati, nelle seguenti misure:
– aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari ed le aree fabbricabili insistenti sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 504/92 come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti tipologie di immobili:
a. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;
b. unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di parenti oltre il I° grado in linea retta (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini);
c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se locate o utilizzate da terzi;
d. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se locate od utilizzate da terzi;
e. unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;
f. unità immobiliari non classificate catastalmente nel gruppo A (da A/1 ad A/11);
g. unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili (accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione) per le quali è prevista la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DLgs. N. 504/92;
h. aree fabbricabili classificate al di fuori del centro storico, ossia appartenente alle categorie B1, B2, C2, C1, B3, D1, D2, D3, D4, P del PRG.
– aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per i fabbricati oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 a cui viene applicata la riduzione del 50 % dell’imposta dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare o di accatastamento e, comunque, al massimo per tre anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:
- il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2009 o anche precedentemente al 2009;
- l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2009 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Nel caso di demolizione del fabbricato, i sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile in deroga dell’art. 2 dello stesso 504/92, su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota ordinaria del sette per mille;
– aliquota al 4 (quattro) per mille per aree fabbricabili ubicate all’interno dei centri storici, ossia classificate nella categoria CENTRO STORICO del PRG.
3. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3 la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, da parte di ogni cittadino, art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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COMUNE DI SEGONZANO
Provincia di Trento Fr. Scancio 64 - 38047 SEGONZANO Tel. (0461) 686103 – Fax 686060 - e-mail: comune.segonzano@libero.it --------------------------------------- Cod. Fisc. 00371860222 – P.IVA 00473450229 |
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale seduta dd. 17.12.2009 avente per oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER AREE FABBRICABLI E ALTRI FABBRICATI.
Espressione dei pareri ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01/02/2005, n. 3/L.
Regolarità tecnico - amministrativa:
Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa.
OSSERVAZIONI: /.
Segonzano, lì 17.12.2009
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IL SEGRETARIO COMUNALE |
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Lazzarotto dott. Roberto |
Regolarità contabile:
La sottoscritta Responsabile ufficio ragioneria comunale esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.
Segonzano, lì 17.12.2009
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IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA |
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Antonelli Anna |