Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 26.11.2008


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER AREE FABBRICABLI E ALTRI FABBRICATI.


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D E L I B E R A


    1. di dare atto che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 l’abitazione principale, nonché i fabbricati assimilati, risultano esclusi dall’imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall’anno d’imposta 2008; per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si intende:

Restano escluse dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1) per le quali rimane in vigore l’aliquota agevolata del 4.5 per mille e la detrazione prima casa pari a euro 258,00.


    1. di confermare anche per l’anno 2009 le aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ad aree fabbricabili e altri fabbricati, nelle seguenti misure:

1. aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari ed le aree fabbricabili insistenti sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 504/92 come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti tipologie di immobili:

  1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;

  2. unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di parenti oltre il I° grado in linea retta (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini);

  3. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se locate o utilizzate da terzi;

  4. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se locate od utilizzate da terzi;

  5. unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;

  6. unità immobiliari non classificate catastalmente nel gruppo A (da A/1 ad A/11);

  7. unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili (accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione) per le quali è prevista la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DLgs. N. 504/92;

  8. aree fabbricabili.

2. aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per i fabbricati oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 a cui viene applicata la riduzione del 50 % dell’imposta dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare o di accatastamento e, comunque, al massimo per tre anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:

      1. il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2009 o anche precedentemente al 2009;

      2. l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2009 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Nel caso di demolizione del fabbricato, i sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile in deroga dell’art. 2 dello stesso 504/92, su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota ordinaria del sette per mille;


Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 26.11.2008


OGGETTO: D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 504 E S.M. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. AREE FABBRICABILI. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DD. 28.11.2007 – RIDUZIONE DEL VALORE VENALE PER AREE RICADENTI IN ZONA F1, F2 E F3 CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2009.


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D E L I B E R A


  1. di applicare la riduzione pari al 100% alle aree fabbricabili ricadenti in zona F1, F2 e F3, classificate dal Piano Regolatore Generale come attrezzature e servizi pubblici, verde pubblico, attrezzature ed impianti sportivi con decorrenza 01.01.2009;

  2. di approvare la nuova versione del “metodo di calcolo ai fini dell’individuazione del valore venale delle aree fabbricabili” nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;





Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd. 22.12.2008


OGGETTO: ICI 2009: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DD. 26.11.2008 IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DELLE AREE FABBRICABILI NEI CENTRI STORICI.


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D E L I B E R A


  1. di modificare la delibera consiliare n. 32/2008 come segue:

    a.) al punto B. viene diminuita l’aliquota dal 7 per mille al 4 per mille per le aree ubicate all’interno dei centri storici

  2. di dare atto che a seguito della modifica apportata al punto 1 le aliquote per l’anno 2009 diventano le seguenti:

    A. di dare atto che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 l’abitazione principale, nonché i fabbricati assimilati, risultano esclusi dall’imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall’anno d’imposta 2008; per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si intende:

      1. il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2009 o anche precedentemente al 2009;

      1. l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2009 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

      1. Nel caso di demolizione del fabbricato, i sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile in deroga dell’art. 2 dello stesso 504/92, su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota ordinaria del sette per mille;

3. aliquota al 4 (quattro) per mille per aree fabbricabili ubicate all’interno dei centri storici, ossia classificate nella categoria CENTRO STORICO del PRG.