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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

D E L I B E R A

 

A.   di confermare per l’anno 2007 le aliquote, detrazioni e agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1. aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari ed le aree fabbricabili insistenti sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 504/92 come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti tipologie di immobili:

a.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;

b.    unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini) se parenti oltre il I° grado in linea retta;

c.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se locate o utilizzate da terzi;

d.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se locate od utilizzate da terzi;

e.    unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;

f.      unità immobiliari non classificate catastalmente nel gruppo A (da A/1 ad A/11);

g.    unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili (accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione) per le quali è prevista la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DLgs. N. 504/92;

h.    aree fabbricabili.

2. aliquota agevolata al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c.    unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori e figli), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

d.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

e.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate o utilizzate da terzi;

f.      una unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 o C/7 ed esclusivamente utilizzata, come autorimessa o garage, per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del soggetto passivo L’autorimessa o il garage di pertinenza dell’abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/2, C/6 o C/7 strettamente ed esclusivamente al servizio dell’abitazione principale medesima, non comprendendo nell’agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso; per queste ultime unità immobiliari è applicata l’aliquota ordinaria;

3.  aliquota ordinaria al 7 (sette) per mille per i fabbricati oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 a cui viene applicata la riduzione del 50 % dell’imposta dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare o di accatastamento e, comunque, al massimo per tre anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:

-      il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2005 o anche precedentemente al 2005;

-      l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2005 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Nel caso di demolizione del fabbricato, i sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile in deroga dell’art. 2 dello stesso 504/92, su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota ordinaria del sette per mille

B.   detrazione per abitazione principale di € 119,00 (centodiciannove/00) per le seguenti tipologie di immobili:

a.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

d.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate;

e.    unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado (genitori e figli), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

f.      unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale;

 

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