Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Pergine Valsugana (TN) in materia di aliquote e detrazioni ICI per l'anno d'imposta 2008.
Delibera Consiliare: n° 77 di data 18/12/2007
1. di determinare per l’anno 2008, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo comune: · aliquota ordinaria del 5‰ per tutti gli immobili; · aliquota ridotta del 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Pergine Valsugana, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza; 2. di confermare per l’anno 2008 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 104,00 e che la medesima è estesa anche alle seguenti fattispecie: a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b. alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; c. alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non siano locate, d. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purché le stesse non siano locate; 3. di determinare per il 2008 l’ulteriore detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate di particolari situazioni di disagio economico-sociale, nella misura di Euro a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti (al 31.07.2008) di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi. L’inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28.12.2000, n° 445. Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1-A/7-A/8-A/9. Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2-C/6-C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lett. b); b) reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. incluso reddito di pensione, riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 9.522,00, per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare; |
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