DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 72 DD. 14.12.2005

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - determinazione aliquote ed ulteriore detrazione per situazioni di disagio economico-sociale per l’anno 2006.

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE         

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:

-       il Dirigente della Direzione Risorse, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 05.12.2005;

-       il Dirigente della Direzione Risorse, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 07.12.2005;

       dato atto che:

-     con il D.lgs. 30.12.1992, n° 504 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali” è stata istituita tra l’altro l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., con decorrenza dall’anno 1993;

-     ai sensi dell’art. 6, comma primo, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m. se la delibera di determinazione delle aliquote non è adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione si applica l’aliquota minima del 4 per mille;

-     ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m. “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

 

  considerato che nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 ed il 7 per mille, per particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, come di seguito specificati:

 

-     l’art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-     le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all’I.C.I., ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ed il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall’abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall’art. 2, comma quattro, della Legge n° 431/1998);

-     ai sensi dell’art. 3, cinquantacinquesimo comma, della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un’aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

-     ai sensi dell’art. 1, quinto comma, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

-     ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della Legge 09.12.1998, n° 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ”i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’I.C.I. più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, così come previsto dall’art. 2, terzo comma, della Legge sopraccitata;

-     ai sensi dell’art. 5-bis, quarto comma, del D.L. 27.05.2005, n° 86, convertito nella Legge n° 148/2005, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione , anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’I.C.I., stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili, si impegna all’inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale;

-     l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da € 103,29 fino a € 258,23, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

-     ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.lgs. n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a € 258,23, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

-     in base all’art. 6 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100/1998 e s.m., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

 

       considerato che l’Amministrazione Comunale intende mantenere anche per l’anno 2006, l’assetto tributario applicato nell’anno 2005, ritenendo opportuno riconfermare una politica d’imposizione differenziata in relazione all’effettivo uso degli immobili, continuando pertanto ad applicare l’aliquota ordinaria nella misura del 5‰, nonché di applicare l’aliquota ridotta pari al 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;

 

       ritenuto opportuno riconoscere per l’anno 2006, ai soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, l’ulteriore detrazione d’imposta nella misura di Euro 258,00, previa presentazione alla Direzione Risorse di richieste documentate entro e non oltre il 31 luglio 2006;

           

       visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100/1998 e s.m.;    

 

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;

 

visto il T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n° 4/L;

 

       visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n° 8/L;

 

       visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 55 dd. 06.07.2001 e s.m.;

 

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 02 dd. 27.01.1994 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 82 dd. 11.12.2002;

 

visto il Regolamento sugli Organi Istituzionali approvato con deliberazione consiliare n° 71 dd. 27.06.1996, in vigore dal 11.10.1996, e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 67 dd. 13.09.2001;

 

con n° 22 voti favorevoli, n° 3 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 25 Consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano;

 

 

DELIBERA

 

 

1. di determinare per l’anno 2006, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo comune:

·      aliquota ordinaria del 5‰ per tutti gli immobili;

·      aliquota ridotta del 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Pergine Valsugana oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;

 

2.    di confermare per l’anno 2006 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 104,00 e che la medesima è estesa anche alle seguenti fattispecie:

a.  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b.  alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c.  alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non siano locate,

d.  all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purché le stesse non siano locate;

 

3.    di determinare per il 2006 l’ulteriore detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate di particolari situazioni di disagio economico-sociale, nella misura di Euro 258,00 in presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti (al 31.07.2006) di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

     L’inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28.12.2000, n° 445.

    Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1-A/7-A/8-A/9.

     Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2-C/6-C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lett. b);

b)   reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. incluso reddito di pensione, riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 9.180,00, per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare;

 

4.    di incaricare il Funzionario responsabile dell’imposta di procedere alla gestione ed al vaglio delle domande di detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale e di comunicare le aliquote stabilite per il 2006, insieme con copia del presente atto, al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Trento Uniriscossioni S.p.A.;

 

5.    di pubblicizzare la presente deliberazione inserendo apposito avviso nel bollettino comunale, inviato ai capifamiglia;

6.    di inviare un estratto del dispositivo della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, utilizzando il relativo indirizzo di posta elettronica;

7.    di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.

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Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

·        opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 17,  della L.R. 22 dicembre 2004, n° 7;

·        ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;

·        ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

 

 

AG