ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 61 DD. 28.12.2004

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DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2005, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo comune:

·       aliquota ordinaria del 5‰ per tutti gli immobili;

·       aliquota ridotta del 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Pergine Valsugana oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;

 

2.        di confermare determinare per l’anno 2005 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 104,00 e che la medesima è estesa anche alle seguenti fattispecie:

a.   alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b.  alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c.   alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non siano locate,

d.  all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purché le stesse non siano locate;

 

3.        di determinare per il 2005 l’ulteriore detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate di particolari situazioni di disagio economico-sociale, nella misura di Euro 258,00 in presenza delle seguenti condizioni:

a.        possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti (al 31.07.2005) di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

L’inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28.12.2000, n° 445.

Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1-A/7-A/8-A/9.

Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2-C/6-C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lett. b);

b.       reddito complessivo lordo ai fini IRPEF incluso reddito di pensione, riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 9.000,00, per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare;

 

4.      di incaricare il Funzionario responsabile dell’imposta di procedere alla gestione ed al vaglio delle domande di detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale e di comunicare le aliquote stabilite per il 2005, insieme con copia del presente atto, al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Trento Uniriscossioni S.p.A.;

 

5.        di pubblicizzare la presente deliberazione inserendo apposito avviso nel bollettino comunale, inviato ai capifamiglia;

6.        di inviare un estratto del dispositivo della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, utilizzando il relativo indirizzo di posta elettronica;

7.        di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.