PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53/2007
del Consiglio comunale
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazioni per l’anno 2008. Modifica.
Il Consiglio comunale
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1) di stabilire, per l’anno 2008 e per le ragioni esposte in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari e per le aree fabbricabili nella misura del 7 PER MILLE;
2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di stabilire specificatamente, per l’anno 2008, la riduzione dell’aliquota di cui al punto 1) del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:
ALIQUOTA 4 PER MILLE:
1. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) del soggetto passivo residente nel Comune;
b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.
2. per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7), destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso a due unità immobiliari di pertinenza, delle quali almeno una classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7. Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Tale agevolazione è concessa previa presentazione di idonea dichiarazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata.
3. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);
ALIQUOTA 6 PER MILLE:
1. per l’unità immobiliare locata:
a) utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l’applicazione dell’aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una dichiarazione che individui l’unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto;
b) unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell’anno a scopo turistico;
c) unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);
d) le unità immobiliari e relative pertinenze direttamente locate a soggetti lavoratori per il periodo di effettivo utilizzo, risultante da idonea documentazione;
ALIQUOTA 5,4 PER MILLE:
1. per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), e per tutto il gruppo D;
4) di stabilire anche per il
a) del soggetto passivo residente nel Comune;
b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
5) di precisare che per le pertinenze dell’abitazione principale (massimo n. 2), delle quali almeno una classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, la detrazione di € 350,00 si applica solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
6) di confermare anche per il 2008 la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 103,29 come previsto all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.