VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41/2005

del Consiglio comunale

 

 

OGGETTO:  Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazioni per l’anno 2006. Conferma aliquote e detrazione vigenti – ulteriori specificazioni.

 

 

Il Consiglio comunale

 

…. Omissis ….

 

d e l i b e r a

 

-         di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto,

1)      di confermare anche per l’anno 2006 e per le ragioni esposte in premessa,l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del  5 PER MILLE;

2)  di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;

3)  di diversificare l’aliquota di cui al punto 1) del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:

 

ALIQUOTA 4 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

2)    per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso ad un unica unità immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)    per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

      

ALIQUOTA 4,5 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare locata:

a)      utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l’applicazione dell’aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una comunicazione che individui l’unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto

 

ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE (NUOVA a decorrere dal 1° gennaio 2002)

1)    per le aree fabbricabili.

 

ALIQUOTA 7 PER MILLE:

1)    per le unità immobiliari e relative pertinenze che risultano non locate (privi di contratto regolarmente registrato);

2)    per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di soggetti (persone fisiche e società) non residenti nel Comune (cosiddette seconde case), utilizzate a scopi turistici (dal proprietario o da terzi) o non utilizzate, in quanto rientranti nella fattispecie degli alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale.

Sono esclusi dall’applicazione di tale aliquota :

a)      unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell’anno a scopo  turistico;

b)      unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

c)      le unità immobiliari e relative pertinenze direttamente locate a soggetti lavoratori per il periodo di effettivo utilizzo, risultante da idonea documentazione;

 

4)  di confermare per il 2006 in € 258,22, la detrazione prevista all’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel    Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

d)      e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

5)  di precisare che per la pertinenza dell’abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato, la detrazione di € 258,22 si applica solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

6)  di confermare anche per il 2006 la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 103,29 come previsto all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.

 

…. Omissis ….

 

 

 

 

La deliberazione consiliare n. 41/2005 dd. 14.12.2005 è successivamente stata modificata dalla deliberazione consiliare n. 05/2006 dd. 30.01.2006.

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05/2006

del Consiglio comunale

 

 

OGGETTO:       Esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili; approvazione conseguente modifica alla deliberazione consiliare n. 41/2005 dd. 14.12.2005 avente per oggetto: “Imposta comunale sugli immobili-determinazioni per l’anno 2006 –conferma aliquote e detrazioni vigenti”.

 

 

Il Consiglio comunale

 

…. Omissis ….

 

d e l i b e r a

 

-         di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto,

1)    per le ragioni di cui in premessa di modificare il comma 1 dell’art. 7 (“assimilazioni ad abitazione principale”) del vigente regolamento sull’imposta comunale  sugli immobili, come segue:

“ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado in linea retta , sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principale e la detrazione prevista per le stesse”.

2)        di modificare conseguentemente il dispositivo della deliberazione consiliare n. 41/2005 dd. 14.12.2005, divenuta esecutiva, stabilendo in particolare che l’aliquota del 4 per mille e la connessa detrazione si applicano nei seguenti casi:

 

ALIQUOTA 4 PER MILLE:

1) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

2)  per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso ad un unica unità immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado in linea retta , se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

 

DETRAZIONE DI € 258,22

-    la detrazione prevista all’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., attualmente stabilita in € 258,22 per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica nei confronti:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel    Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

d)  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado in linea retta , se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

 

 

…. Omissis ….