PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA

 

1.     Di fissare, per quanto premesso in narrativa, anche per l’anno 2007, à sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall’art. 8, 2°, 3° e 4° comma, della Legge 30.12.1992 n° 504 e s.m., la detrazione spettante per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 207,00.

 

2.     Di confermare anche per l’anno 2007 le varie aliquote già vigenti per l’anno 2006. In particolare nel 5,5%o l’aliquota (ordinaria) da applicare per il pagamento dell’I.C.I.; nel 4%o l’aliquota agevolata per le abitazioni principali e le relative pertinenze; nel 4%o l’aliquota relativa ai terreni edificabili.

 

 

LE MEDESIME DISPOSIZIONI SONO RIMASTE IN VIGORE ANCHE PER L'ANNO 2008.