Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 0, astenuti nr. 0, su nr. 10 presenti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2006, nella misura del 5 (cinque) per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 504/92 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della L. 662/96, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili;

3. di confermare per l'anno 2006, in Euro 150,00.= la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta:

a)     per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

- dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

- dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

- dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b)     per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

c)     per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

4. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.-

5 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – e all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti;

6. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 1/93 e ss.mm., diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R.31.07.1993 n°13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i presenti ricorsi:

a)     opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993 n° 1e ss.mm.;

b)     ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034;

c)     ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.