DELIBERA
1. di confermare, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2005, nella misura del 5 (cinque) per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 504/92 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;
2. di confermare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della L. 662/96, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili;
3. di elevare per l'anno 2005, ad Euro 150,00.= la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta:
a)     per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
- dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;
- dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b)     per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;
c)     per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
4. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.-
5 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – e all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti;
6. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 1/93 e ss.mm., diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R.31.07.1993 n°13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i presenti ricorsi:
a)     opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993 n° 1e ss.mm.;
b)     ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034;
c)     ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.