PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 DELIBERA:

1.      Di determinare per l’anno 2007, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

2.      Di confermare anche per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti residenti, quali proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonché per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado (padre, madre e figli) se negli stessi il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

3.      Di assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata.

4.      Di determinare, per l’anno 2007, in Euro 155,00.- la detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)       del soggetto passivo residente nel Comune;

b)      dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)      per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

5.      Di elevare , per il medesimo periodo di imposta, ad €. 258,00  la misura della detrazione indicata nel precedente  punto 4. qualora il contribuente possieda tutti i seguenti requisiti;

a.      età del richiedente superiore ai 65 anni, ovvero portatore di invalidità superiore al 60%;

b.      reddito complessivo lordo dell’intero nucleo familiare anagrafico  ai fini IRPEF, incluso reddito di pensione, riferito all’anno precedente non superiore ad Euro  12.000,00;

c.      possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

L’inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28.12.2000, n° 445.

Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1-A/7-A/8-A/9.

Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2-C/6-C/7, nei limiti di una unità, destinate ed utilizzate a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla precedente lett. b);

6.      Di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle detrazioni  di cui al punto precedente 5), devono presentare richiesta al Comune entro il 30 giugno 2007, utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e allegando la documentazione e/o certificazione necessaria,