Oggetto: imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – determinazione aliquota per l’anno 2005 e conferma aumento della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996, n. 662 che per l’istituita imposta comunale sugli immobili dispone: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione...omissis”;
visto che la disposizione richiamata prevede la facoltà del comune di ridurre fino al 50 per cento l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; in alternativa consente di elevare fino a lire 500.000 l’importo suddetto di lire 200.000, “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs n. 504/1992 sostituito con l’art. 3 della legge n. 662/1996 più volte citata;
constatato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, consentono di fissare l’aliquota per l’anno
considerato che, tenendo anche conto della posizione dei comuni limitrofi, la diversificazione delle aliquote può indurre incertezza nell’utenza per il calcolo dell’imposta, che non sarebbe possibile per il Servizio Entrate inviare a domicilio i conti correnti prestampati e la verifica delle posizioni tributarie, già di per sé pesante, verrebbe oltremodo appesantita;
acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del responsabile del servizio competente dell’istruttoria e quello di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria;
Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Facchinelli Carmelo, Leonardi David,
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 (cinque) per mille;
2) di elevare a Euro 170,00.= (euro centosettanta/00) la detrazione, per l’anno 2005, dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l’equilibrio di bilancio;
3) la detrazione suddetta viene applicata anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.;
4) di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, semprechè la stessa non risulti locata;