Estratto della deliberazione n. 55 adottata il 14.12.2005 dal Consiglio Comunale di Dro, in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno d'imposta 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

1.  di stabilire, per l’anno 2006, al 6 per mille l’aliquota ordinaria, presupposto d’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 504/92, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

2.  di confermare, per l’anno 2006, la riduzione dell’aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 4 per mille:

  1. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
  2. - dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

    - dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

    - dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

  3. per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell’abitazione principale;
  4. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

3.  di stabilire, per l’anno 2006, la riduzione dell’aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 5 per mille per le  categorie catastali classificate o classificabili A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D;

4.  di confermare, per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, la diversificazione dell’aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 7 per mille per le aree fabbricabili;

5.  di stabilire, per l’anno 2006, in euro 178,00 la detrazione prevista all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. per l’imposta dovuta:

  1. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
  2. - dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

    - dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

    - dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

  3. per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell’abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
  4. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

6.  di stabilire, per l’anno 2006, la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.T.E.A.) in euro 114,00, così come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm.;

… Omissis …