1.- di confermare per l’anno 2011 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria al 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11, fatte salve le diverse disposizioni di seguito indicate;
2.- di confermare che, ai sensi della normativa citata in premessa, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili vigente alla data di entrata in vigore del decreto richiamato, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal punto successivo e l’aliquota del 4 per mille;
3.- di confermare, per l’anno
4.- di confermare, anche per l’anno 2011, che l’assimilazione all’abitazione principale per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. resta subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;
5.- di confermare per l’anno 2011 al 6 per mille l’aliquota con riferimento a tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e da quelle rientranti nei successivi punti 6 e 7;
6.- di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unità immobiliari (compresa un’eventuale relativa pertinenza) locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;
7.- di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari effettivamente utilizzate (anche da soggetti diversi rispetto al soggetto passivo) per l’esercizio di attività artigianali e commerciali (intese come attività con licenza di commercio al minuto) nel centro storico di Borgo (come delimitato dal P.R.G.) e nella porzione del territorio comunale posta a sud della S.S. n. 47; l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;
8.- di confermare per l’anno 2011 l’aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe) del centro storico di Borgo limitatamente alle seguenti vie:
Piazza Romani
Piazza Degasperi
Piazza Martiri della Resistenza
Piazzale Dante Alighieri
Corso Ausugum;
Via Padri Morizzo;
Via Brigata Venezia;
P.ta S.Benedetto G.Labrè;
Largo Dordi;
Via Fratelli (fino all’incrocio con
Via Cesare Battisti;
Via della Gora,
che non risultano effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività corrispondenti alla loro classificazione catastale;
9.- di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente avranno effetto per l'annualità d'imposta 2011 e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi;