Premesso che:

q       il capo 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, "Riordino della
finanza degli Enti territoriali" istituisce, dall’anno 1993, l’imposta sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

q       l’art. 6, primo comma, del D. Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 53 della legge 23.12.1996, n. 662, prevede che l’aliquota sia stabilita dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, nella misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

q       richiamato il disposto di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 24.10.1996 n. 556
in base al quale i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non
inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune,
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché
per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

q       considerato che, a decorrere dal 1997, la detrazione per l'abitazione
principale, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, è stata
elevata a Lire 200.000 e che con la deliberazione di definizione delle aliquote
detto importo può essere elevato fino ad un massimo di Lire 500.000 ovvero, in
alternativa, l'imposta può essere ridotta fino ad un massimo del 50% nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economco-sociale;

q       il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” all’art. 2 recita: “1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 “1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione,comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare e` adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.” Omissis ..

q       l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;

q       con la  sottoscrizione, in data 7 agosto 2002, del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in attuazione dell’art. 11 del D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2003 e successivi è stato individuato al 31 dicembre;

q       gli artt. 54 e 55 del Regolamento Generale delle Entrate e dei Rapporti con i Contribuenti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19 ottobre 2002 che dettano i criteri generali per le politiche equitative e per la determinazione delle tariffe;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

     Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

 

     Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

 

     Visto il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 dd. 26.11.1998 e successive modificazioni;

 

     Visto lo Statuto Comunale;

 

     Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale;

 

     Con n. __ voti favorevoli e __ astenuti, espressi per alzata di mano da n. __ Consiglieri presenti,

 

d e l i b e r a

 

     1.- di confermare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria al 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11, fatte salve le diverse disposizioni di seguito indicate;

 

     2.- di confermare, anche per l’anno 2008, l’aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, alle pertinenze delle abitazioni principali, nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti  secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.; quest’ultima agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2008), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;

 

     3.- di confermare, per l’anno 2008, in € 168,00 la detrazione per l’abitazione principale;

 

     4.- di confermare, per l’anno 2008, in € 186,00 la detrazione per l’abitazione principale per i soggetti residenti nel Comune il cui nucleo familiare abbia un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e successive modificazioni), determinato con riferimento alla situazione economica dell’anno 2007, non superiore ad € 15.000, purché gli stessi non possiedano (a titolo di proprietà o diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) al 1° gennaio 2008 unità immobiliari diverse da quella adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza della medesima e rientrino in almeno uno dei casi seguenti:

a)  persone anziane: avvenuto compimento del 65° anno di età alla data del 1° gennaio 2008;

b)  appartenenza a famiglia composta da un solo genitore con figli a carico: nucleo familiare composto, al 1° gennaio 2008, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona diversa da figli;

c)  appartenenza a famiglia con persona portatrice di handicap: nucleo familiare composto, al 1° gennaio 2008, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap; si considera portatrice di handicap la persona (compresi i mutilati ed invalidi civili) affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;

d)  appartenenza a famiglia numerosa: nucleo familiare composto, al 1° gennaio 2008, da cinque o più componenti;

l’aumento di detrazione di cui al presente punto 4 spetta a condizione che gli interessati documentino la propria condizione presentando richiesta entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2008) su modello predisposto dal Comune con allegata attestazione dell’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare;

 

     5.- di confermare per l’anno 2008 al 6 per mille l’aliquota con riferimento a tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e da quelle rientranti nei successivi punti 6 e 7;

 

     6.- di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari (compresa un’eventuale relativa pertinenza) locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2008), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;

 

     7.- di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari effettivamente utilizzate (anche da soggetti diversi rispetto al soggetto passivo) per l’esercizio di attività artigianali e commerciali nel centro storico di Borgo (come delimitato dal P.R.G.) e nella porzione del territorio comunale posta a sud della S.S. n. 47; l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2008), rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;

 

     8.- di confermare per l’anno 2008 l’aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe) del centro storico di Borgo limitatamente alle seguenti vie:

Piazza Romani

Piazza Degasperi

Piazza Martiri della Resistenza

Piazzale Dante Alighieri

Corso Ausugum;

Via Padri Morizzo;

Via Brigata Venezia;

P.ta S.Benedetto G.Labrè;

Largo Dordi;

Via Fratelli (fino all’incrocio con la S.S. 47);

Via Cesare Battisti;

Via della Gora,

che non risultano effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività corrispondenti alla loro classificazione catastale;

 

     9.- di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente avranno effetto per l'annualità d'imposta 2008 e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi;

     10.- di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti modifiche:

la tabella “Allegato A” al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili è sostituita da quella allegata al presente provvedimento;

     11.- di disporre ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 la  pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.

     12.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-       opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

-       ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

-       ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.