Comune della Città di Arco
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: |
Scm. 10.2/1 rev 2
“OMISSIS”
D E L I B E R A
1. di determinare come segue le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006:
Ø Aliquota ordinaria: 6,0 per mille
da applicare a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 504/1992.
Ø Aliquota agevolata (prima casa – abitazione principale): 4,0 per mille
da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale.
Ø Aliquota del 7 per mille
da applicare alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali del gruppo D (immobili costruiti per esigenze di un’attività industriale/artigianale e commerciale) non locate (a disposizione).
2. di stabilire come segue le detrazioni I.C.I. per l’anno 2006:
Ø Detrazione per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, prevista all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm.: euro 270,00.
Ø Detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, prevista dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.: euro 104,00.
3. di precisare che le modalità ed i casi di applicazione dell’aliquota agevolata e delle detrazioni sono previste dal vigente Regolamento comunale in materia di I.C.I.;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.