Omissis…

D E L I B E R A

  1. di determinare, per le motivazioni indicate nella parte premessuale, le aliquote ai fini I.C.I. per l’anno 2005, nelle seguenti misure:
    • a) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali D/7 (fabbricati costruiti per le esigenze di un’attività industriale e artigianale) e D/8 (fabbricati costruiti per le esigenze di un’attività commerciale) sfitti a disposizione e non locati;

      b) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) sfitti a disposizione e non locati;

      c) alle unità immobiliari e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, non locate (a disposizione) e che appartengano alle sottoindicate categorie catastali, con esclusione delle unità immobiliari e relative pertinenze situate nelle località montane dei tre Comuni catastali: c.c. Arco (9), c.c Romarzollo (310) e c.c. Oltresarca (258) sprovviste di adeguati servizi pubblici:

      a) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali D/7 (fabbricati costruiti per le esigenze di un’attività industriale e artigianale) e D/8 (fabbricati costruiti per le esigenze di un’attività commerciale) in tutti i casi in cui non siano sfitti e a disposizione;

      b) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) in tutti i casi in cui non siano sfitti ed a disposizione e nemmeno utilizzati quale bene strumentale da parte del titolare del diritto reale per la propria attività economica;

      1. alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad uso abitativo, non destinate ad abitazione principale del proprietario o altro titolare del diritto reale e locate con contratto registrato o concesse in comodato uso gratuito ed utilizzate come abitazione principale da parte di persone fisiche non residenti nel Comune di Arco, e che appartengano alle categorie catastali di cui al precedente punto 1. lettera c);

      L’applicazione dell’aliquota agevolativa del 5,4 per mille nei casi sopraelencati è subordinata all’obbligo della presentazione al Servizio Tributi della comunicazione I.C.I. nei termini prescritti dal Regolamento comunale, pena la perdita della possibilità di applicare detta agevolazione che prevede un minor versamento d’imposta;

      non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino locate, con contratto registrato ed utilizzate quale abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel Comune di Arco, nell’unità immobiliare interessata dall’agevolazione stessa;

      L’applicazione dell’aliquota agevolativa del 5,0 per mille nei casi sopraelencati è subordinata all’obbligo della presentazione al Servizio Tributi della comunicazione I.C.I. nei termini prescritti dal Regolamento comunale, pena la perdita della possibilità di applicare detta agevolazione che prevede un minor versamento d’imposta.

      all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi quali titolari di diritti reali:

      in tutti i casi non specificamente previsti ed illustrati nei precedenti punti; a titolo esemplificativo non esaustivo:

      a) terreni edificabili, così come disciplinati dal vigente P.R.G.;

      b) agli immobili e relative pertinenze situati nelle zone montane sottoriportate sprovviste di adeguati servizi pubblici:

      c) agli immobili classificati catastalmente nella categoria D (quali alberghi, pensioni, istituti di credito, etc.).

      1. agli immobili classificati come A/10 (uffici e studi privati), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/7 (tettoie chiuse od aperte) nel caso in cui non siano utilizzati, direttamente da parte del proprietario, come beni strumentali di un’attività economica;

      2.di determinare, per l’anno 2005, la detrazione ordinaria per l’abitazione principale ed assimilate, in 259,00.- euro.-;

       

       

      3. di prevedere che le disposizioni di cui ai precedenti punti garantiranno comunque l’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’articolo 8 - 2° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’articolo 3 - 55° comma della legge 662/96;

      4. di rimettere copia della presente al concessionario della riscossione dei tributi per gli adempimenti di competenza;

      5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

      1. opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche;
      2. ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
      3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

      6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 2°, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

       

       

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