Comunee dii Rabbii

Seerrviiziio Trriibuttii ee Canonii

Prroviinciia dii Trrentto

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2007

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 5‰

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5‰

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 104,00

NR. PERTINENZE A CUI VIENE ESTESA LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 6 REGOLAMENTO COMUNALE - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc.

che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si

applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o

classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio

dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite

piùpertinenze, ilbeneficio delpresente articolo è estesoad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad

ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore

secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

 

REQUISITINECESSARI PER L’ASSIMILAZIONEADABITAZIONE PRINCIPALE DAPARTEDI FAMILIARI EPARENTI:

ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai

suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado (genitori-figli), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il

familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le

abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, co. 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI È NECESSARIO PRESENTARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE OPPURE IL CONTRATTO REGISTRATO.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

ART. 9 REGOLAMENTO COMUNALE - Denunce e comunicazioni

Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola

indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 20 dicembre* dell’anno successivo a quello in cui la variazione

(compravendita, successione, donazione, ecc.)è avvenuta. *nuovo termine modificato con deliberazione consiliare n° 26/2004

 

“omissis”