Delibera n. 18/08 di data 29.12.2008
OGGETTO: Conferma aliquote, detrazione, norme regolamentari e determinazione valore venale aree fabbricabili per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza 01 gennaio 2009.
Preso atto dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/97 nonché dell’art. 2 del vigente Regolamento Comunale ICI, con il quale viene individuato il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione nonché conferma delle aliquote e detrazioni ICI;
Considerato che quanto disposto con la presente deliberazione concorda con l’ufficio Tributi di questo Comune;
Vista la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la Legge 27-12-1997, n. 449;
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
Richiamato il D.L. 440/95 che consente lo sdoppiamento dell'aliquota ICI tra "abitazioni principali" e altri immobili;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I, approvato con propria deliberazione n. 31 dd. 20/12/2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 32 di data 20 dicembre 2007, esecutiva a sensi di legge e riportante le determinazioni ai fini I.C.I., per l’anno 2008.
Visto il decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 126:
art. 1 “Esenzione ICI prima casa”
- comma 1 - A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- comma 2 – Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
Dato atto che in base al combinato disposto dagli articoli 52 e 59, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i Comuni possono, sulla base del proprio regolamento, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;
Visto quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento per la determinazione, per zone omogenee, dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini di limitare il potere di accertamento, approvato con deliberazione consiliare n. 02 di data 25/02/1999, esecutiva ai sensi di legge, il quale al comma 1 prevede: “Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento”.
Considerato che risulta opportuno individuare i valori in comune commercio delle aree fabbricabili, determinati come valori minimi applicabili per le verifiche I.C.I. e comunque adeguati per renderli più vicini ai valori di mercato, definiti nel proseguo più semplicemente “valori venali”, ai fini della limitazione dei poteri di accertamento;
In previsione dell’approvazione del nuovo PRG (Piano Regolatore Generale), e in seguito al conseguente censimento degli edifici montani previsto dall’art. 214 bis dalla Legge Urbanistica Provinciale n. 22/91 e s.m., verrà data l’opportunità di recupero dei ruderi, si ritiene necessario procedere all’aggiornamento della tabella riassuntiva del valore venale dei terreni edificabili siti in C.C. Caderzone inserendo una nuova voce di destinazione di zona, definita come “SEDIME RUDERE” ed attribuire un valore.
Preso atto che per le aree fabbricabili il valore venale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Il valore attribuito è stato ricavato considerando il valore minimo deliberato per le aree fabbricabili site nel paese con l’indice di densità minimo (€. 165,06) moltiplicato per il lotto minimo necessario per costruire un immobile (mq. 400), così facendo risulta il valore del terreno edificabile che suddiviso per la superficie di un rudere medio (mq. 50) si ottiene una stima al metro quadro di €. 1.320,00, valore adeguato, riducendolo di un 60% in considerazione della carenza di viabilità per raggiungere le zone di ubicazione dei ruderi, conseguendo un valore venale di €. 528,00/mq.
Ricordato, altresì, che gli importi determinati devono essere considerati valori minimi applicabili esclusivamente per le verifiche relative all’Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Servizio Tributi e che l’eventuale rinvenimento di atti riferiti specificatamente alle aree oggetto di accertamento possa costituire un’eccezione alla sua limitazione, ove tale valore sia maggiore rispetto al limite stabilito nella presente delibera;
Presa visione dei pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessità l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa:
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) e DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L (testo unico delle leggi regionali sull’ Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);
Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97
Con voti favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti legalmente resi, anche in merito all’immediata eseguibilità della presente
d e l i b e r a
1. di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille.
2. di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:
- l’abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);
- gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);
- gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile;
3. di confermare l’assimilazione all’abitazione principale, dell’unità immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata.
4. di confermare la detrazione per l’abitazione principale in € 258,00 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle).
5. di considerare quale parte integrante dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
6. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l’imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del Decreto Legislativo n. 504 di data 30.12.1992.
7. di specificare che i terreni edificabili sono soggetti all’imposta I.C.I., indipendentemente dalla superficie del lotto, della sua configurazione mappale e morfologica;
8. di disporre, per gli edifici al di fuori del centro abitato (case da mont – parco di campagna) al fine di disincentivare la speculazione edilizia:
9. di dare atto che, con riferimento alla scadenza versamenti dell’I.C.I., i pagamenti potranno essere effettuati come di seguito: acconto e saldo nelle rispettive scadenze di giugno e dicembre, oppure in unica soluzione con versamento dell’importo totale dovuto, a dicembre.
10. di dare atto che i terreni ricadenti in zona “parco del golf” sono esentati dal pagamento dell’ICI solamente qualora i proprietari si impegnino con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a rinnovare per almeno 9 anni il contratto di affittanza in essere con il Comune di Caderzone. Per i terreni compresi nella zona “parco del golf” ma di fatto non utilizzati dal Comune per il campo del golf l’esenzione è subordinata a un impegno con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a concedere l’uso del terreno in concomitanza con manifestazioni di carattere sportivo o collettivo fino al 2026, corrispondente all’anno di scadenza rinnovata dei contratti dei terreni utilizzati per il gioco del golf.
11. di determinare, in previsione dell’approvazione del nuovo PRG (Piano Regolatore Generale), nel quale verrà data l’opportunità di recupero dei ruderi, si ritiene necessario procedere all’aggiornamento della tabella riassuntiva del valore venale dei terreni edificabili siti in C.C. Caderzone inserendo una nuova voce di destinazione di zona, definita come “SEDIME RUDERE” ed attribuire un valore.
12. Di determinate, per le motivazioni meglio espresse in premessa in €. 528,00/mq il valore venale attribuito al sedime del rudere montano ricostruibile presenti sul territorio Comunale, da utilizzare ai fini dell’accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili a valere dall’anno 2009, come indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
13. di dare atto che i valori venali determinati con il presente atto sono considerati valori minimi applicabili esclusivamente per le verifiche relative all’Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Servizio Tributi e che l’eventuale rinvenimento di atti riferiti specificatamente alle aree oggetto di accertamento possa costituire un’eccezione alla sua limitazione, ove tale valore sia maggiore rispetto al limite stabilito nella presente delibera.
14. di far riferimento al vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI sul territorio di questo Comune nonché alle norme e disposizioni di Legge vigenti in materia relativamente alla corretta applicazione, demandando al Funzionario Responsabile del Tributo ogni ulteriore elemento necessario atto a disciplinare dettagliatamente tale procedura.
15. Di dichiarare, per quanto esposto in premessa, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
12. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 97 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE VENALE DEI TERRENI SITI IN C.C. DI CADERZONE SECONDO LA DESTINAZIONE PREVISTA DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE, DA CONSIDERARE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) CON DECORRENZA 01.01.2009
DESTINAZIONE DI ZONA |
DENSITA’ EDILIZIA |
VALORE AL MQ. |
AI NUCLEI STORICI (CENTRO STORICO) |
----- |
€. 106,33 |
B1 RESIDENZIALI INTENSIVE |
2.00 MC/MQ |
€. 235,98 |
B2 RESIDENZIALI SEMINTENSIVE |
1.20 MC/MQ |
€. 188,34 |
B3 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE a |
1.00 MC/MQ |
€. 165,06 |
B4 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE b |
1.00 MC/MQ |
€. 165,06 |
C1 RESIDENZIALI SEMINTENSIVE |
1.20 MC/MQ |
€. 188,34 |
C2 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE |
1.00 MC/MQ |
€. 141,81 |
D1 ALBERGHIERE |
2.50 MC/MQ |
€. 153,97 |
D2 TURISMO SOCIALE |
2.00 MC/MQ |
€. 118,53 |
D3 TERZIARIE E TURISTICHE |
2.00 MC/MQ |
€. 100,00 |
D4 PRODUTTIVE |
50% RAPP. COP. |
€. 130,71 |
D6 AGRITURISTICHE |
----- |
€. 83,07 |
D7 AUTORIMESSE |
----- |
€. 106,33 |
D8 ALBERGHIERE IN TERRITORIO AGRICOLO |
0,70 MC/MQ |
€. 42,60 |
E5 PARCO DEL GOLF |
----- |
€. 17,71 |
F1.1 ATTREZZATURE COLLETTIVE |
----- |
€. 47,64 |
F2.1 VERDE SPORTIVO |
----- |
€. 17,71 |
F2.2 VERDE ATTREZZATO |
----- |
€. 17,71 |
F3.4 PARCHEGGI |
----- |
€. 47,64 |
SEDIME RUDERE |
----- |
€. 528,00 |
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/08 di data 29/12/2008.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Domenica Di Gregorio