Delibera n.  38 di data 30.12.2006

 

OGGETTO:    Determinazione aliquota, detrazione e norme regolamentari per l’applicazione dell’I.C.I., con decorrenza 01 gennaio 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 32 di data 22 dicembre 2004, esecutiva a sensi di legge e riportante le determinazioni ai fini I.C.I., per l’anno 2005;

Considerato che l’ufficio tributi del Comune di Caderzone ha già svolto le operazioni di verifica, con emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento relativi all’I.C.I. degli anni dal 1993 al 2002 e che sono in corso gli adempimenti relativi agli anni successivi;

Verificate attentamente le risultanze del gettito I.C.I. e ritenuto opportuno le seguenti aliquote:

1)   fissare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille;

2)   fissare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:

-     l’abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonché gli immobili, utilizzati come dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);

-     gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);

-     gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile;

3)   assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata;

4)   la detrazione per l’abitazione principale è determinata in €uro 258,00 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);

5)   considerare quale parte integrante dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

6)   non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l’imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella, che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del Decreto legislativo n. 504 di data 30.12.1992;

7)   i terreni edificabili sono soggetti all’imposta I.C.I., indipendentemente dalla superficie del lotto, della sua configurazione mappale e morfologica;

8)   gli edifici al di fuori del centro abitato (case da mont – parco di campagna) al fine di disincentivare la speculazione edilizia:

9)   scadenza versamenti dell’I.C.I.: acconto e saldo nelle rispettive scadenze di giugno e dicembre, oppure in unica soluzione con versamento dell’importo totale dovuto, a dicembre.

10) di dare atto che i terreni ricadenti in zona “parco del golf” sono esentati dal pagamento dell’ICI solamente qualora i proprietari si impegnino con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a rinnovare per almeno 9 anni il contratto di affittanza in essere con il Comune di Caderzone. Per i terreni compresi nella zona “parco del golf” ma di fatto non utilizzati dal Comune per il campo del golf l’esenzione è subordinata a un impegno con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a concedere l’uso del terreno in concomitanza con manifestazioni di carattere sportivo o collettivo fino al 2026, corrispondente all’anno di scadenza rinnovata dei contratti dei terreni utilizzati per il gioco del golf.

                  

                   Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

 

                   Vista la L.R.22 dicembre 2004, n. 7 e i successivi DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) e DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L (testo unico delle leggi regionali sull’ Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);

 

                   Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0,  su n. 9 consiglieri presenti e votanti legalmente resi, anche in merito all’immediata eseguibilità della presente

 

 

d e l i b e r a

 

 

1.     di fissare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille.

2.     di fissare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:

-     l’abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);

-     gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);

-     gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile;

3.     di assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata.

4.     di determinare la detrazione per l’abitazione principale in € 258,00 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle).

5.     di considerare quale parte integrante dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

6.     di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l’imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del Decreto Legislativo n. 504 di data 30.12.1992.

7.     di specificare che i terreni edificabili sono soggetti all’imposta I.C.I., indipendentemente dalla superficie del lotto, della sua configurazione mappale e morfologica;

8.     di disporre, per gli edifici al di fuori del centro abitato (case da mont – parco di campagna) al fine di disincentivare la speculazione edilizia:

9.     di dare atto che, con riferimento alla scadenza versamenti dell’I.C.I., i pagamenti potranno essere effettuati come di seguito: acconto e saldo nelle rispettive scadenze di giugno e dicembre, oppure in unica soluzione con versamento dell’importo totale dovuto, a dicembre.

10.  di dare atto che i terreni ricadenti in zona “parco del golf” sono esentati dal pagamento dell’ICI solamente qualora i proprietari si impegnino con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a rinnovare per almeno 9 anni il contratto di affittanza in essere con il Comune di Caderzone. Per i terreni compresi nella zona “parco del golf” ma di fatto non utilizzati dal Comune per il campo del golf l’esenzione è subordinata a un impegno con apposito atto predisposto dall’Amministrazione Comunale a concedere l’uso del terreno in concomitanza con manifestazioni di carattere sportivo o collettivo fino al 2026, corrispondente all’anno di scadenza rinnovata dei contratti dei terreni utilizzati per il gioco del golf.

11.  Di dichiarare, per quanto esposto in premessa, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

12. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 97 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.