Delibera n. 32 di data 22.12.2004.
OGGETTO: Determinazione aliquota, detrazione e norme regolamentari per l’applicazione dell’I.C.I., con decorrenza 01 gennaio 2005.
Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 31 di data 16 dicembre 2003, esecutiva a sensi di legge e riportante le determinazioni ai fini I.C.I., per l’anno 2004;
Considerato che l’ufficio tributi del Comune di Caderzone ha già svolto le operazioni di verifica, con emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento relativi all’I.C.I. degli anni dal 1993 al 2001 e che sono in corso gli adempimenti relativi agli anni successivi;
Verificate attentamente le risultanze del gettito I.C.I. e ritenuto opportuno le seguenti aliquote:
1) fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille;
2) fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:
- l’abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonché gli immobili, utilizzati come dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);
- gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);
- gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile;
3) assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata;
4) la detrazione per l’abitazione principale è determinata in €uro 258,00 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);
5) considerare quale parte integrante dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
6) non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l’imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella, che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del Decreto legislativo n. 504 di data 30.12.1992;
7) i terreni edificabili sono soggetti all’imposta I.C.I., indipendentemente dalla superficie del lotto, della sua configurazione mappale e morfologica;
8) gli edifici al di fuori del centro abitato (case da mont – parco di campagna) al fine di disincentivare la speculazione edilizia:
9) scadenza versamenti dell’I.C.I.:acconto e saldo nelle rispettive scadenze di giugno e dicembre, oppure in unica soluzione con versamento dell’importo totale dovuto, a dicembre.
Vista l’attestazione della copertura finanziaria, espressa ai sensi dell’art. 62 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31/00 di data 13 dicembre 2000, dal Segretario Comunale;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L e le LL.RR. 04.01.1993 n. 1 e 23.10.1998 n. 10 nonché i D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, 27 ottobre 1999 n. 8/L e 28 dicembre 1999 n. 10/L;
Con voti favorevoli 9, astenuti 1, contrari 1, su n. 11 consiglieri presenti e votanti legalmente resi,
d e l i b e r a
1. di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille.
2. di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:
- l’abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle);
- gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);
- gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile;
3. di assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di Case di Riposo o altri Istituti Sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata.
4. di determinare la detrazione per l’abitazione principale in € 258,00 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle).
5. di considerare quale parte integrante dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
6. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l’imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell’art. 5, del Decreto Legislativo n. 504 di data 30.12.1992.
7. di specificare che i terreni edificabili sono soggetti all’imposta I.C.I., indipendentemente dalla superficie del lotto, della sua configurazione mappale e morfologica;
8. di disporre, per gli edifici al di fuori del centro abitato (case da mont – parco di campagna) al fine di disincentivare la speculazione edilizia:
9. di dare atto che, con riferimento alla scadenza versamenti dell’I.C.I., i pagamenti potranno essere effettuati come di seguito: acconto e saldo nelle rispettive scadenze di giugno e dicembre, oppure in unica soluzione con versamento dell’importo totale dovuto, a dicembre.
10. di dichiarare che la presente deliberazione diviene eseguibile a norma dell’art. 100 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.
COMUNE DI CADERZONE PROVINCIA DI TRENTO
TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE VENALE DEI TERRENI SITI IN C.C. DI CADERZONE SECONDO LA DESTINAZIONE PREVISTA DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE, DA CONSIDERARE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) CON DECORRENZA 01.01.2005
DESTINAZIONE DI ZONA
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DENSITA’ EDILIZIA
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VALORE AL MQ.
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AI NUCLEI STORICI (CENTRO STORICO)
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€. 70,89
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B1 RESIDENZIALI INTENSIVE
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2.00 MC/MQ
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€. 157,32
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B2 RESIDENZIALI SEMINTENSIVE
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1.20 MC/MQ
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€. 125,56
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B3 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE a
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1.00 MC/MQ
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€. 110,04
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B4 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE b
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1.00 MC/MQ
|
€. 110,04
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C1 RESIDENZIALI SEMINTENSIVE
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1.20 MC/MQ
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€. 125,56
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C2 RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE
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1.00 MC/MQ
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€. 94,54
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D1 ALBERGHIERE
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2.50 MC/MQ
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€. 102,65
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D2 TURISMO SOCIALE
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2.00 MC/MQ
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€. 79,02
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D3 TERZIARIE E TURISTICHE
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2.00 MC/MQ
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€. 87,14
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D4 PRODUTTIVE
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50% RAPP. COP.
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€. 87,14
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D6 AGRITURISTICHE
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€. 55,38
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D7 AUTORIMESSE
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€. 70,89
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D8 ALBERGHIERE IN TERRITORIO AGRICOLO
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0,70 MC/MQ
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€. 28,40
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E5 PARCO DEL GOLF
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€. 11,81
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F1.1 ATTREZZATURE COLLETTIVE
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€. 31,76
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F2.1 VERDE SPORTIVO
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€. 11,81
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F2.2 VERDE ATTREZZATO
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€. 11,81
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F3.4 PARCHEGGI
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€. 31,76
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NB. Il Consiglio Comunale ritiene di dover rivedere urbanisticamente la suddivisione delle aree edificabili soggette all’I.C.I.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 /04 di data 22/12/2004.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. arch. Maurizio Polla dott. Domenica Di Gregorio