COMUNE DI DAIANO (TN)
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 dd. 21.12.2004
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2005, le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già determinate per l’anno 2004, nella seguente misura:
> aliquota ordinaria pari al 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
> aliquota agevolata pari al 4 per mille
- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II° grado (genitore/figlio e nonno/nipote), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;
- per le pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
2. di confermare, per l’anno 2005, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di € 130,00 annui. La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell’abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Essa si applica indistintamente:
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II° grado (genitore/figlio e nonno/nipote), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- alle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;
- alle pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge), anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione.