Per l'anno 2006 sono state stabilite le aliquote e detrazioni come di seguito riportato:

 

aliquota ridotta: quattro per mille (4 %)

per l’abitazione principale.

 

aliquota straordinaria: cinque per mille (5 %)

per gli immobili categoria D-C1-C3-C4.

 

aliquota ordinaria: sei per mille (6 %)

per tutti gli altri immobili.

 

Ai sensi del regolamento comunale (adottato con deliberazione consiliare n. 30/98 e ss.mm) sono equiparate all’abitazione principale:

1)       le pertinenze dell’abitazione principale (Box, garage, cantina, soffitta ecc.) – categoria C/2, C/6 e C/7 – purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l’agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo;

2)       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3)       l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitore e figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado (fratello e sorella), purché effettivamente adibite ad abitazione principale degli stessi. La variazione conseguente all’applicazione del precedente comma, in quanto modificazione dei dati ed elementi precedentemente dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, dovrà essere comunicata al Comune nelle forme previste dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Alla denuncia di variazione sarà allegata idonea documentazione oppure la dichiarazione attestante il suddetto utilizzo dell’immobile da parte dei soggetti di cui al comma 1;

4)       l’unità abitativa dell’abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

                   Detrazione : Euro 250,00

Per l'abitazione principale (ed assimilati come sopra)