Deliberazione n. 11  del  07.10.2004

 

Pubblicazione all’albo comunale il 11.10.2004

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Determinazione aliquote e detrazione a valere per l’anno 2005.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

visto il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, e le successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 6 e 8, relativi alla determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per l’abitazione principale;

visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 446 (legge finanziaria 2002), ai sensi del quale il termine per l’adozione delle tariffe, aliquote, detrazioni e regolamenti relativi alle entrate comunali è previsto entro i termini di approvazione del bilancio annuale, con effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;

richiamata la propria deliberazione n. 28 di data 23.12.2003, con la quale venivano stabilite come segue le aliquote ICI per l’anno 2004;

§         4 per mille l’aliquota ridotta – per l’unità immobiliare prima casa e assimilati, come indicato nel regolamento comunale adottato con deliberazione n. 30/1998 e ss.mm. e richiamato nel dispositivo;

§         5 per mille l’aliquota ordinaria – per tutti gli altri immobili;

§         Euro 104,00 (centoquattro,00) l’importo della detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale;

visto il regolamento comunale in materia di ICI adottato a norma del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, con deliberazione consiliare n. 30 di data 22 ottobre 1998 E SS.MM.;

ritenuto di mantenere inalterate aliquote e detrazione anche per l’anno 2005, essendo sufficiente l’attuale gettito ai fini della copertura della spesa ordinaria dell’ente;

ritenuto inoltre di confermare le modalità di riscossione determinate con provvedimento consiliare n. 4/2002 - riscossione diretta sia in autotassazione che a seguito di accertamenti;

visto in tal senso l’articolo 59, primo comma, lettera n) decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;

senza interventi dei consiglieri presenti;

acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile ufficio tecnico – funzionario responsabile nella materia, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/93 come modificato dall’art. 16 della L.R. 10/98;

con voti favorevoli unanimi espressi dai 14 consiglieri presenti e votanti,

 

 

d e l i b e r a

 

 

1.      di determinare per l’anno 2005 le aliquote e la detrazione per la prima casa ed assimilati come segue:

 

aliquota ridotta: quattro per mille (4 %)

per l’abitazione principale.

 

Ai sensi del regolamento comunale (adottato con deliberazione consiliare n. 30/98 e ss.mm) sono equiparate all’abitazione principale:

1)       le pertinenze dell’abitazione principale (Box, garage, cantina, soffitta ecc.) – categoria C/2, C/6 e C/7 – purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l’agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo;

2)       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3)       l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitore e figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado (fratello e sorella), purché effettivamente adibite ad abitazione principale degli stessi. La variazione conseguente all’applicazione del precedente comma, in quanto modificazione dei dati ed elementi precedentemente dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, dovrà essere comunicata al Comune nelle forme previste dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Alla denuncia di variazione sarà allegata idonea documentazione oppure la dichiarazione attestante il suddetto utilizzo dell’immobile da parte dei soggetti di cui al comma 1;

 

4)       l’unità abitativa dell’abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

aliquota ordinaria: cinque per mille (5 %)

per tutti gli altri immobili.

 

Detrazione: Euro 104,00 (centoquattro,00)

Per la prima casa (ed assimilati come sopra)

 

 

2.      di ribadire che ai sensi dell'art. 4 del vigente “Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”, adottato con deliberazione consiliare n. 30/1998 e ss.mm., il versamento dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune e comunicato ai contribuenti;

 

3.      di disporre l’invio di un estratto della presente deliberazione all’ufficio competente per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

4.      di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi di legge.

 

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale ovvero reclamo alla Giunta provinciale nei casi di deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

E’ ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

 

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