Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 28.11.2006.

 

OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. e misura della detrazione per l'anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

       Ricordato che:

-         con il D.lgs. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali” è stata istituita, tra l’altro, l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., con decorrenza dall’anno 1993;

-         ai sensi dell’art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. se la delibera di determinazione delle aliquote non è adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione si applica l’aliquota minima del 4 per mille;

-         ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite”;

-         l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n. 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000 fino a lire 500.000, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

            Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso risulta necessario per l’anno 2007 mantenere l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 (sei per mille) e quella per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille).

            Ritenuto di confermare anche per l’anno 2007 il valore di € 200,00 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

            Dato atto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e dall’art. 54 del D.lgs n. 446/1997 il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espresso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario così come richiesto dall’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), adottato con deliberazione consiliare n. 30 di data 30.11.1998.

 

Preso atto del D. Lgs. dd. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Atteso il D. Lgs. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Accertata la propria competenza a deliberare alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L.R. 22.12.2004 n. 7.

 

      Ritenuto opportuno dichiarare ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile allo scopo di consentire il rispetto del termine fissato al 31.12.2005.

 

      Visto Il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

 

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari ----, astenuti n. ----, proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta

 

DELIBERA

 

 

  1. di confermare, per l’anno 2007, l’aliquota dell’I.C.I. da applicarsi nel Comune di Sarnonico nelle seguenti misure:

a)      aliquota ordinaria: 6 per mille (sei per mille);

b)      aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille (cinque per mille);

 

  1. di confermare per l’anno 2007 in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

 

3.      di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;

 

4.      di disporre la pubblicazione per estratto della presente nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

 

5.      di dichiarare la presente deliberazione mediante votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

 

  1. di dare evidenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

v     opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

v     ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.