OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. e misura della detrazione per l'anno 2005.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

  • con il D.lgs. 30.12.1992, n. 504 "Riordino della finanza degli Enti Territoriali" è stata istituita, tra l’altro, l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., con decorrenza dall’anno 1993;
  • ai sensi dell’art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. se la delibera di determinazione delle aliquote non è adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
  • ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. "l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite";
  • l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n. 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000 fino a lire 500.000, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso risulta necessario per l’anno 2005 mantenere l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille.

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2005 il valore di € 200,00 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Visto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e dall’art. 54 del D.lgs n. 446/1997 il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Tale data con protocollo d’intesa tra Provincia, Consorzio e Rappresentanza dei Comuni, in attuazione dell’art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, è stata fissata al 31 .12.2002 come comunicato con circolare del Servizio Autonomie Locali di data 8 agosto 2002 Prot. n.10170/02_D.16.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso e contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria così come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti n. 0 proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

 

  1. di stabilire, per l’anno 2005, l’aliquota dell’I.C.I. da applicarsi nel Comune di Sarnonico nella misura unica del cinque per mille;
  2. di confermare per l’anno 2005 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta in € 200,00;
  3. di incaricare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia del presente atto al concessionario della riscossione;
  4. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualità d'imposta 2005;
  5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

  • opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
  • ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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