Oggetto:

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2005.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

           

Visto il capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione;

 

            Visto l’art. 6, primo comma, del D.Lgs. 504/92, come modificato ed integrato dall’art. 53 della legge 23/12/1996, n. 662, che prevede che l’aliquota d’imposta sia stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

            Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine citato si applica l’aliquota minima del 4‰;

 

            Visto l’art. 6, secondo comma, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Visto l’art. 6, quarto comma del D.Lgs. 504/92 e s.m. che riproponendo le disposizioni dell’art. 4, comma 1 del Decreto legge 08/08/1996 n. 437 (legge di conversione n. 556/1996), dà la possibilità al Comune di stabilire un’aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4‰:

a)       soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi purchè residenti nel Comune;

b)       soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c)       congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b);

 

Visto l’art. 8 comma 3, del D.Lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da Euro 103,29.= fino a Euro 258,23.= e fino alla concorrenza dell’imposta l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

            Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;

 

            Considerato che dal 1993 al 1999 il Comune ha sempre applicato l’aliquota minima del 4 per mille per tutti gli immobili, mentre dal 2000 ha applicato l’aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili;

 

            Ritenuto che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 18 lett. g) del T.U.LL.RR.O.C.;

 

            Ritenuto di applicare per l’anno 2005 l’aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ma nel contempo di elevare al valore massimo di Euro 258,23.= e fino alla concorrenza dell’imposta la detrazione per abitazione principale per tutte le fattispecie;

 

            Considerato che in tal modo viene conseguito l’equilibrio della parte corrente di bilancio in quanto la minore entrata relativa alle abitazioni principali (che rappresentano circa solo un quarto delle abitazioni esistenti sul territorio) è compensata dall’aliquota per le altre fattispecie;

           

            Visto il parere favorevole:

- del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4/1/93 n. 1, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/10/98 n. 10;

-          del Segretario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

espressi ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4/1/93 n. 1, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/10/98 n. 10;

 

            Vista la L.R. 4/1/93 n. 1 e s.m.;

 

            Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/95 n. 4/L;

 

            Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

                       

 

DELIBERA

 

 

1.

Di determinare ai fini I.C.I. per l’anno 2005 l’aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili;

 

2.

Di fissare per il 2005 la detrazione ICI per l’abitazione principale in Euro  258,23.= e fino alla concorrenza dell’imposta;

 

 3.

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97, comma 9, del D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.