"ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CALDES (TN) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011"

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L’ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

(OMISSIS)

 

 

DELIBERA

 

1.      di determinare, per l’anno 2011 nella misura unica del 6 per mille, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune;

 

2.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93 convertito con modificazioni nella L. 24.07.2008, n. 126 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento I.C.I., a esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti;

 

3.      di riconoscere che le abitazioni assimilate ad abitazione principale che godono dell’esenzione I.C.I. sono:

-       le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il I grado, se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

-       le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;

 

4.      di fissare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nella misura di € 155,00 per unità immobiliare (A/1, A/8, A/9 e A.I.R.E.) dando atto che la stessa è applicabile anche alle pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

 

5.      di riconoscere che, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento I.C.I., l’aliquota agevolata del 6 per mille è applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione principale alle quali è attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

 

6.      di riconoscere infine che l’esenzione prevista per l’abitazione principale è estesa anche a tutte le pertinenze, in attuazione dell’art. 6 del regolamento I.C.I. vigente alla data del 01.01.2008, le cui disposizioni non sono state modificate;

 

 

(OMISSIS)

 

Si certifica che il su esposto estratto risulta essere conforme all'originale deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 assunta in data 22.12.2010 ed esecutiva a termini di legge.

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

- F.to dott. Carlo Widmann -