COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale nr. 50 dd. 28.12.2005.
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2006.
DELIBERA
1. di determinare, per quanto in premessa, per l’anno 2006, le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
Ø aliquota ordinaria pari al 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
Ø aliquota agevolata pari al 4 per mille
· per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
· per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado ed affini di I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari locate con contratto registrato, di durata non inferiore ad un anno, a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;
· per le pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge.
Ø aliquota maggiorata pari al 6 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita, o tenuti a disposizione per villeggiatura o altro, ad esclusione delle abitazioni che scontano l’aliquota ridotta.
2. di determinare, per l’anno 2006, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di € 200,00 annui. La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell’abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Essa si applica indistintamente:
· alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
· alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado ed affini di I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
· unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
· alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
· alle pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge), solo per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima.
3. di confermare, per l’anno 2006, l’elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino al limite massimo di € 258,23 annui, per gli ultra-sessantacinquenni con reddito complessivo familiare non superiore ad € 10.329,14, in quanto categoria meno abbiente.