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Comune di Fai della Paganella PROVINCIA DI TRENTO C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229 Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407 |
“Estratto della deliberazione n. 47 adottata dal Comune di Fai della Paganella (provincia di Trento) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno 2006”
Il Comune di Fai della Paganella (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 2005, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2006:
(Omissis).
1. di confermare, per l’anno 2006, le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già determinate per l’anno 2005, nella seguente misura:
Ø aliquota ordinaria pari al 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
Ø aliquota agevolata pari al 4 per mille
· per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
· per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
· per le pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
2. di confermare, per l’anno 2006, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di € 113.60 annui. La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell’abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Essa si applica indistintamente:
· alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
· alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
· unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
· alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
· alle pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge), anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione.
3. di confermare, il versamento dell’ICI in unica soluzione entro il 20 dicembre. Resta salva la facoltà di eseguire il versamento in due rate (pari al 50%), la prima entro il 30 giugno (acconto) e la seconda dal 1° al 20° dicembre (saldo).