OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. e misura detrazione per abitazione principale per l’anno 2005.

 

 

Il Relatore comunica:

 

·      L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un’imposta a base reale che colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, istituita dal 01.01.1993 con il D.Lgs. 504/1992 e s.m.. Sono soggetti passivi il proprietario di tali immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

·      L’aliquota I.C.I. è determinata dal Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 14, della L. 23.12.1999 n. 488, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si applica l’aliquota del 4 per mille.

·      Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; essa può inoltre essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

·      L’art. 3 commi 48 e 51 della L. 662/1996 e s.m. hanno rivalutato, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali del 5% e i redditi dominicali del 25% ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

·      Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996, può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato.

·      Inoltre l’art. 1 comma 5 della L. 449/1997 e s.m. prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

·      Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inoltre l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

·      L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., ha stabilito una detrazione di Euro 103,29.- (£ire 200.000.-) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

·      L’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 e s.m. prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

·      Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., a decorrere dal periodo d’imposta 1997, i Comuni hanno la facoltà, in sede di determinazione dell’aliquota, di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare l’importo della detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

·      L’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. ha stabilito che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23.- (£ire 500.000.-) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

·      L’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. attribuisce infine ai Comuni una vasta potestà regolamentare in materia di I.C.I..

·      Con delibera del Consiglio comunale n. 42 dd. 30.10.1998 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.,  modificato con delibera consiliare nr. 35 di data 16.10.2002 nel quale sono state previste, tra l’altro, le seguenti agevolazioni ed esenzioni:

- Art. 5: “Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e   scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato

- Art. 6: “Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari, parenti in linea retta e collaterale entro il II° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. La concessione dell’alloggio deve risultare da apposita denuncia di variazione ICI.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

·      Con propria delibera del Consiglio comunale  nr. 41 del 22.12.2004 i parametri per l’applicazione dell’ICI  sono stati così fissati:

-         aliquota ordinaria unica nella misura del 4,5 per mille;

-         detrazione di Euro 200,00.- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

·      Gli uffici comunali hanno predisposto una proiezione di larga massima del gettito ottenibile nell’anno 2005 mantenendo ferma la detrazione per l’abitazione principale. Si è tenuto inoltre conto nella predisposizione della previsione dei dati acquisiti nel corso dell’attività di accertamento dell’imposta.

·      La conferma del aliquota vigente e della detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 200,00.-, comporterebbe comunque un gettito di circa Euro 533.000,00.-, in linea con il gettito 2004;

·      Il nuovo sistema di finanza locale, con una progressiva riduzione dei trasferimenti di parte corrente, impone ai Comuni un’attenta valutazione delle possibilità di reperire risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese correnti e a garantire un’adeguata qualità dei servizi offerti alla popolazione; fonte principale di entrata diventano quindi necessariamente i tributi, anche nell’ottica di una sempre maggiore partecipazione degli utenti al sostegno delle spese di gestione dei servizi.

·      Risulta pertanto necessario e indifferibile agire sulla leva tributaria al fine di determinare un più corretto equilibrio tra le spese sostenute a favore della collettività e le risorse reperite direttamente dai cittadini.

·      Si propone pertanto di adottare gli stessi parametri fissati per l’anno 2004, al fine di salvaguardare le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale secondo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di applicare alle stesse un’aliquota del 4,50 per mille fissando la detrazione in Euro 200,00.-.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione;

 

            Ottenuti i preventivi pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria e regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dei Tributi, ai sensi dell’art. 102 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 27.02.1995 n. 4/L, sostituito dall’art. 16, 6° comma, della L.R. 23.10.1998 n. 10;

 

            Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0 , astenuti n. 0 , su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

 

d e l i b e r a

 

  1. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2005 l’aliquota unica ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.

 

2.      Di fissare, per i motivi in premessa, per l’anno 2005 la detrazione di Euro 200,00.- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.