Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 22.12.2005
Oggetto: Determinazione, per l’anno di imposta 2006, dell'aliquota I.C.I., della detrazione per l'abitazione principale e dell’aliquota relativa alle aree fabbricabili.
Richiamato il Decreto Legislativo n 504 dd. 30/12/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 35 dd 22.12.2003, esecutiva, venivano determinate nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune per l'anno 2003 e si stabiliva l’esenzione totale per l’imposta a fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale pro anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;
Rilevata la valenza ordinamentale della definizione delle aliquote e detrazioni di imposta ai fini I.C.I., in quanto incidenti direttamente sulla pressione fiscale e sulla sua distribuzione e in considerazione anche della rilevanza dell'entrata di cui si tratta, tale da assumere un peso notevole anche dal punto di vista della programmazione finanziaria;
Accertata quindi la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito all’istituzione e l’ordinamento dei tributi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 28, comma 3, lettera g) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L ed art. 6 D. Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della L. 662/1996;
Visto che, con l’art.27, comma 8, della legge 448 del 25.12.2001 (finanziaria 2002) il termine previsto per deliberare le aliquote ICI è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
Accertato che il termine per deliberare le aliquote di imposta e per la contestuale determinazione della detrazione d'imposta ai fini I.C.I. relativamente all'anno 2006 scade il 31 dicembre 2005, secondo quanto disposto con protocollo d’intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni in attuazione dell’art.11 del DPGR 25/05/1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
Accertato che l'aliquota I.C.I. non può essere inferiore al 4 per mille, né può superare il 7 per mille;
Dato atto che la contrazione in termini reali delle entrate derivate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;
Viste le stime del gettito dell’imposta in questione per l’anno 2006;
Considerato che:
Ø come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008 la manovra finanziaria prevede interventi volti a mantenere invariato il gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Ø le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, impongono di definire l'aliquota per l'anno 2005 nella misura del 5,5 per mille;
Ø ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996 e così come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista in L. 200.000.- dal comma 2 del sopracitato art. 8, può essere stabilita in misura superiore e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune non può stabilire un’ aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Ø in vista di un contemperamento delle esigenze finanziarie del Comune e delle esigenze della popolazione residente in loco, si è ritenuto opportuno introdurre una detrazione totale dell’imposta con riferimento all’I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 2006; ciò al fine di evitare che il cittadino residente di Ruffrè, già penalizzato per il fatto di risiedere in un Comune di montagna a carattere turistico e dai prezzi di mercato, valevoli anche per l'acquisto della prima abitazione, sostenuti, debba anche sopportare un'imposizione I.C.I. più pesante rispetto a quella sostenuta da cittadini di altri Comuni - trentini e non - che possono beneficiare di prezzi più moderati nell'acquisto delle case e che dispongono di più servizi;
Ø la detrazione, così come sopra riportata, garantisce comunque il rispetto dell'equilibrio di bilancio, attualmente in fase di predisposizione;
Richiamato il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili nel Comune di Ruffre’, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.15.12.1997 n.446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 21.12.1998;
Vista
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n.4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 fenìbbraio 2005 n. 4/L;
Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 come modificato con DPGR 06.12.2001 n.16/L;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.09 del 21.03.2001;
Visto il parere tecnico-amministrativo favorevole espresso dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.56 della L.R.04.01.1993, n.1 sostituito con l’art.16 – comma 6 della L.R.23.10.1998, n.10, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
dopo ampia e circostanziata discussione di cui si rinvia al verbale della seduta;
con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Rosati Erika), contrari n. 0 palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente sig. Seppi Gianni, assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta,
delibera
1. di determinare, per le finalità di cui in premessa, per l'anno
2. di introdurre la detrazione totale dell’imposta per l’I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 2006;
3. di definire al 4,5 per mille l’aliquota I.C.I. relativa alle aree fabbricabili;
4. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dall'ufficio preposto, il gettito complessivo dell'imposta in euro 190.000,00, da iscrivere all'apposito capitolo dell’entrate n. 11 cod. mecc. N. 1.01.0005 del bilancio 2006;
5. di rimettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, così come previsto dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 3012.1999 n. 506;
6. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
7. il di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni meglio specificate nella parte premessuale;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett.b) della L. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.