OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria delibera n. 43 di data 28 dicembre 2006 veniva determinata per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel
Ritenuto di confermare anche per l’ anno 2007 tale aliquota e l’entità della detrazione per la prima casa;
Che con il D.lgs. 30.12.1992, n° 504 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali” è stata istituita tra l’altro l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., con decorrenza dall’anno 1993;
Che ai sensi dell’art. 6, comma primo, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m. se la delibera di determinazione delle aliquote non è adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
Ricordato che ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del 2, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m. “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite”;
Considerato che nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 ed il 7 per mille, per particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, come di seguito specificati:
Ø l’art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ø le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all’I.C.I., ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ed il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall’abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall’art. 2, comma quattro, della Legge n° 431/1998);
Ø ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un’aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
Ø ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
Ø l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000 fino a lire 500.000, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
Ø ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.lgs. n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Ricordato che in base all’art. 6 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100/1998 e s.m., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
Visto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000 e dall’art. 54 del D.lgs n° 446/1997 il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;
Ritenuto opportuno, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, confermare le aliquote in vigore per l’anno 2005, fissando l’aliquota ordinaria dell’Imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5‰, nonché adottando l’aliquota ridotta pari al 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;
Ritenuto opportuno di confermare per il 2007 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale nella misura di Euro 180,00;
Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10;
Considerato che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 26 lett. i) del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Con voti n° 13 favorevoli, n. 0 astenuti su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel
2. di rendere pubblico il presente atto mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs.n. 446/97.
3. di dare atti che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
· opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 22 dicembre 2004, n° 7;
· ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.
Successivamente
Vista la deliberazione in oggetto;
ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla stessa, al fine di poter applicare le aliquote già a decorrere dal 1° gennaio 2007;
visto l’art. 54, comma 3, della L.R. 4.1.1993, n. 1;
con voti n° 13 favorevoli, astenuti nr. 0 su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;
di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4.1.1993, n. 1;