|
COMUNE DI TRES Provincia di Trento VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43/2005 CONISGLIO COMUNALE
|
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’anno 2006.
L’anno duemilacinque addì VENTOTTO del mese di dicembre, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di TRES, a seguito di regolari avvisi,recapitati a termini di legge ,si è convocato il Consiglio Comunale di Tres .
Sono presenti i Signori:
Ø CORAZZOLLA ALBERTO |
SINDACO |
Ø BONICALZI SERGIO AURELIO |
Consigliere |
Ø CORAZZOLA ADRIANO |
Consigliere |
Ø CORAZZOLLA MARIO |
Consigliere |
Ø CORAZZOLA RITA |
Consigliere |
Ø CORAZZOLA GIUSEPPE |
Consigliere |
Ø DEPAOLI FABIO |
Consigliere |
Ø MACCANI ERMANNO |
Consigliere |
Ø MACCANI RENATO |
Consigliere |
Ø NEGRI DANILO |
Consigliere |
Ø RIZZI MASSIMILIANO |
Consigliere |
Ø ZADRA LUCA |
Consigliere |
Ø ZATTONI LIVIO |
Consigliere |
Ø ZADRA STEFANO |
Consigliere |
E’ assente il Signor:
Ø ZADRA MASSIMO |
Non giustificato |
Assiste il Segretario comunale signor MACCANI dr. MARIO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CORAZZOLLA ALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto riportato .
Vengono nominati scrutatori i consiglieri
ZADRA LUCA E ZATTONI LIVIO: |
PARERI ISTRUTTORI a sensi art. 16 e comma 27° dell’art.
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto richiamata.
Tres 28 dicembre 2005 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
f.to Valentini Piercarlo
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n.
Tres 28 dicembre 2005 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dottor Mario Maccani
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’anno 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria delibera n 29 del 30 dicembre 2005 veniva determinata per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Tres nella misura ordinaria del 5 cinque per mille e veniva fissato la detrazione di euro 180,000 cento ottanta a favore dei soggetti passivi ,persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale .
Ritenuto di confermare anche per l’ anno 2006 tale aliquota e l’entità delle detrazione per la prima casa .
Ø l’art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ø le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all’I.C.I., ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ed il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall’abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall’art. 2, comma quattro, della Legge n° 431/1998);
Ø ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un’aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
Ø ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
Ø l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000 fino a lire 500.000, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
Ø ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.lgs. n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Ricordato che in base all’art. 6 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100/1998 e s.m., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
Visto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000 e dall’art. 54 del D.lgs n° 446/1997 il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;
Ritenuto opportuno, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, confermare le aliquote in vigore per l’anno 2005, fissando l’aliquota ordinaria dell’Imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5‰, nonché adottando l’aliquota ridotta pari al 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;
Ritenuto opportuno di confermare per il 2006 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale nella misura di Euro 180,00;
Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10.
Considerato che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 28 lett. g) del T.U.LL.RR.O.C.;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
Con voti n° 12 favorevoli, n. 02 astenuti (Corazzola Adriano e Zadra Stefano) su n° 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
|
|
| ||||
IL SINDACO |
|
IL SEGRETARIO COMUNALE |
| |||
f.to Corazzolla Alberto |
|
f.to Maccani dott. Mario |
| |||
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)
Tres, 30 dicembre 2005 IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla affissione, denunce di vizi, di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1° febbraio 2005, n. 4L.
Tres, 10 gennaio 2006 IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Tres, 30 dicembre 2005 IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario
[1][1] di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
· reclamo alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
· ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.[1][1]