COMUNE DI TRES

Provincia di Trento

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43/2005 CONISGLIO   COMUNALE

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’anno 2006.

 


L’anno duemilacinque addì  VENTOTTO  del mese di dicembre, alle ore 20,30  nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di TRES, a seguito di regolari avvisi,recapitati a termini di legge ,si è convocato  il Consiglio  Comunale   di Tres .  

 

Sono presenti i Signori:

Ø      CORAZZOLLA  ALBERTO

SINDACO 

Ø      BONICALZI  SERGIO  AURELIO

Consigliere 

Ø      CORAZZOLA ADRIANO

Consigliere

Ø      CORAZZOLLA  MARIO  

Consigliere

Ø      CORAZZOLA  RITA

Consigliere 

Ø      CORAZZOLA   GIUSEPPE

Consigliere 

Ø      DEPAOLI  FABIO

Consigliere

Ø      MACCANI    ERMANNO

Consigliere 

Ø      MACCANI  RENATO 

Consigliere 

Ø      NEGRI  DANILO

Consigliere

Ø      RIZZI  MASSIMILIANO

Consigliere 

Ø      ZADRA LUCA

Consigliere 

Ø      ZATTONI  LIVIO  

Consigliere 

Ø      ZADRA  STEFANO

Consigliere

E’ assente il Signor:

Ø      ZADRA  MASSIMO

Non giustificato

 

Assiste il Segretario comunale signor MACCANI dr. MARIO

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CORAZZOLLA ALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione  dell’argomento in oggetto  riportato .

 

Vengono nominati  scrutatori  i consiglieri 

ZADRA LUCA                 E                   ZATTONI LIVIO:

 

PARERI   ISTRUTTORI   a sensi art.  16 e comma 27° dell’art. 17 L.R. 23.10.98 n. 10

Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto richiamata.                                                                                                                                                                                    

Tres  28  dicembre  2005                                                                       IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

                                                                                                                                         f.to Valentini  Piercarlo       

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

                                                                                                             

Tres   28  dicembre  2005                                                                                                  IL SEGRETARIO  COMUNALE

                                                                                                                                              f.to Dottor Mario  Maccani             

OGGETTO:      Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’anno 2006.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

     Premesso  che con  propria delibera  n  29 del  30 dicembre  2005   veniva    determinata   per l’anno 2005, l’aliquota   dell’imposta   comunale  sugli immobili   da applicarsi  nel comune di  Tres   nella  misura ordinaria    del   5  cinque per mille   e  veniva  fissato   la  detrazione di  euro  180,000  cento ottanta   a favore  dei soggetti  passivi  ,persone fisiche   e soci   di cooperative  a  proprietà indivisa, residenti  nel Comune   per  l’unità  immobiliare   direttamente  adibita  ad abitazione  principale .

 

Ritenuto di  confermare  anche  per  l’ anno   2006  tale  aliquota e  l’entità delle  detrazione per la prima   casa .   

 

Ø       l’art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

Ø       le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all’I.C.I., ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ed il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall’abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall’art. 2, comma quattro, della Legge n° 431/1998);

Ø       ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un’aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

Ø       ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

Ø       l’art. 8, terzo comma, del D.lgs. n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000 fino a lire 500.000, l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Ø       ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.lgs. n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

 

Ricordato   che in base all’art. 6 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100/1998 e s.m., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

 

Visto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000 e dall’art. 54 del D.lgs n° 446/1997 il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;

 

Ritenuto opportuno, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, confermare le aliquote in vigore per l’anno 2005, fissando l’aliquota ordinaria dell’Imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5‰, nonché adottando l’aliquota ridotta pari al 4‰ per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, nonché per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;

 

Ritenuto opportuno di confermare per il 2006 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale nella misura di Euro 180,00;

 

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10.

 

Considerato che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 28 lett. g) del T.U.LL.RR.O.C.;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

Con voti n° 12  favorevoli, n. 02 astenuti (Corazzola Adriano e Zadra Stefano) su n° 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

  1. di  determinare   per l’anno 2006, l’aliquota   dell’imposta   comunale  sugli immobili   da applicarsi  nel comune di  Tres   nella  misura ordinaria   del   5  cinque per mille   e di fissare  la  detrazione di  euro  180,000  cento ottanta   a favore  dei soggetti  passivi  ,persone fisiche   e soci   di cooperative  a  proprietà indivisa  ,residenti  nel Comune   per  l’unità  immobiliare   direttamente  adibita  ad abitazione  principale

 

  1. di rendere pubblico il presente atto mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs.n. 446/97;

 

  1. di dare atto che la presente deliberazione a sensi art. 96 dei DPGR 27.2.1995 n. 4/L. non è soggetta a controllo di legittimità da parte della giunta provinciale di Trento anche per effetto di quanto previsto della recente legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 art. 9 con la quale viene abrogato l’articolo 130 della costituzione italiana che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti dei comuni da parte di un organo di controllo. Il presente atto diventa esecutivo al termine di giorni dieci di pubblicazione a sensi dell’art 100 del DPGR 27.2.1995 n. 4/L come modificato dall’art. 11 della L.R. 23.10.98 n. 10.[1][1]

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

 

 

 

 

IL SINDACO

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

f.to Corazzolla   Alberto

 

f.to Maccani dott. Mario

 

                                  

 

 


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 30   DICEMBRE    2005   al   giorno     9   GENNAIO  2006   all’albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi.

 

Tres, 30   dicembre   2005                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

Maccani dott. Mario

 

 

 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla affissione, denunce di vizi, di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1° febbraio 2005, n. 4L.

 

 

Tres, 10  gennaio  2006                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

Maccani dott. Mario

 

 


Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Tres,  30  dicembre   2005                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                              Maccani dott. Mario



[1][1] di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

·          reclamo alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

·          ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

·          ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.[1][1]