DELIBERAZIONE N. 60 DD. 29.12.2004

DEL CONSIGLIO COMUNALE

PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 31.12.2004

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

            DETERMINAZIONE ENTITA’ PER L’ANNO 2005 DELL’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARI DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

Dato atto che entrano in aula i Consiglieri Comunali Alberti Marina e Defranceschi Aldo;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza locale degli enti territoriali” con il quale è stata istituita e regolamentata, a far tempo dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l’art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, così come sostituito dalla Legge 23.12.1996, n. 662, che al comma 2 così recita: ”Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ...” ;

Ricordato che il comma 3 dell’art. 8 succitato, determinava che a decorrere dal 1997, l’importo di Lire 200.000.= (Euro 103,29) del comma 2 del medesimo articolo, poteva essere elevato fino a Lire 500.000.= (Euro 258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Fatto presente che, ai sensi del comma 55 dell’art. 3 della Legge 662 del 23.12.1996, ai Comuni è stata data facoltà di stabilire ulteriori agevolazioni a favore dell’abitazione mediante scelta tra:

·         l’abbattimento dell’imposta dovuta fino ad un massimo del 50%;

·         l’aumento della detrazione fino ad un massimo di Lire 500.000.= (Euro 258,23).

Dato atto che l’art 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 dispone che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 succitata, può essere stabilita in misura superiore a Lire 500.000.= (Euro 258,23) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato tale deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Villa Rendena ha ritenuto di applicare l’aliquota unica minima prevista dalla legge nella misura del 4 per mille, ritenendo che i contribuenti siano già sufficientemente gravati sotto l’aspetto fiscale e non sussistendo particolari ragioni di equilibrio finanziario;

Rilevato che il Comune di Villa Rendena, compreso nel territorio comprensoriale delle Giudicarie, è inserito ai fini catastali in zona territoriale “E”, ai sensi del D.M. 27.09.1991 e s.m. ed integrazioni;

Ricordato che l’art. 31, comma 1, della Legge 23.12.1998, n. 448 (collegato finanziaria ’99) ha modificato i termini ordinari per deliberare le aliquote di imposta  per i tributi locali, stabilendo nel 31 dicembre il termine ultimo per l’adozione di tali provvedimenti;

Richiamato l’articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera consiliare n. 54 dd. 11.12.2001, il quale sancisce che:

Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano l’aliquota e la detrazione minime stabilite per legge.”

Vista la circolare n. 17, prot. n. 3135-C/99-NP/af dd. 15.10.1999 del Servizio Provinciale per la Finanza Locale;

Ricordato che:

ð   con precedente deliberazione consiliare n. 50 dd. 28.12.2000 era stata fissata nella misura di lire 400.000.= (Euro 206,58) la detrazione dell’imposta dovuta a titolo I.C.I. per l’anno 2001 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

ð   con precedente deliberazione consiliare n. 55 dd. 11.12.2001 era stata fissata nella misura di Euro 210,00.=  la detrazione dell’imposta dovuta a titolo I.C.I. per l’anno 2002 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

ð   con precedente deliberazione consiliare n. 59 dd. 23.12.2002 era stata fissata nella misura di Euro 210,00.=  la detrazione dell’imposta dovuta a titolo I.C.I. per l’anno 2003 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

ð   con precedente deliberazione consiliare n. 52 dd. 29.12.2003 era stata fissata nella misura di Euro 210,00.=  la detrazione dell’imposta dovuta a titolo I.C.I. per l’anno 2004 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

Udita la proposta del consigliere Gallazzini Rino, che propone di fissare per l’anno 2005 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 300,00;

Dato atto della discussione conseguentemente aperta in Consiglio, per il cui contenuto si rinvia integralmente al verbale di seduta;

Dato atto che alla luce dei conteggi illustrati dal Sindaco e dal consigliere Gallazzini Rino, verrà comunque rispettato e garantito l’equilibrio di bilancio;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi seduta stante dal Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile Finanziario assente in sede di discussione, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1, così come sostituito dall’art. 16 della Legge Regionale 23 ottobre 1998, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che fa difetto l’attestazione della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

Preso atto che, ove in sede di applicazione si verifichi un minore gettito, ci si impegna a provvedere adeguatamente mediante contenimento delle spese;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 1, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

 

DELIBERA

 

1)    di applicare, in forza di quanto esposto in narrativa, per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di Euro 300,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza, precisando che “L’applicazione della detrazione di Euro 300,00 deve intendersi applicata, oltreché alle unità immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari”;

2)   di mantenere l’applicazione dell’aliquota unica minima prevista dalla legge, fissata nella misura del 4 per mille;

3)   di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che a seguito dell’applicazione della detrazione nella misura di cui al punto 1) che precede, verrà comunque garantito il rispetto dell’equilibrio del Bilancio di Previsione 2005;

4)   di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 2 della Legge Costituzionale n. 3 dd. 18.10.2001 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, è stato eliminato il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle province, comuni e degli altri enti locali;

5)   di riconoscere la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 100 del  T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L;

6)   di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’ art. 2, Lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.