OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote, detrazione e norme  regolamentari a decorrere dal 01.01.2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Considerato che con deliberazione consiliare n. 29 dd. 23.08.1999, esecutiva ai sensi di legge, venivano individuati i valori da attribuire alle aree fabbricabili situate sul territorio comunale ed assoggettabili all’imposta in oggetto, relativamente agli anni dal 1993 al 1999, con vigenza degli stessi anche per gli anni successivi e fino a quando non intervenga un loro aggiornamento da parte del Consiglio comunale;

 

Dato atto che non vi sono stati aggiornamenti in tal senso;

 

Dato atto che con successiva deliberazione n. 31 dd. 27.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale approvava il Regolamento I.C.I. – Norme Generali, che entrava in vigore il 01.01.2000;

 

Visto l’art. 6, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 i quali dispongono che l’aliquota I.C.I. è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno (ovvero entro l’approvazione del bilancio di previsione) con effetto per l’anno successivo e che la stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendola diversificare entro tale limite, con riferimento ad immobili diversi dall’abitazione principale;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39 dd. 29.12.2005, esecutiva, con cui venivano stabilite l’aliquota, le detrazioni ed alcune norme regolamentari in materia di I.C.I in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2006;

 

Ritenuto opportuno pertanto diversificare l’aliquota I.C.I. in modo da agevolare sia i proprietari di immobili adibiti a prima abitazione che di immobili utilizzati per attività produttive (commerciali, artigianali, alberghiere, di servizio, studi professionali, ecc.) nonché di quelli ubicati fuori dal centro abitato (cd. “case da mont”);

 

Ritenuto altresì opportuno quindi confermare, anche per l’anno 2007, ai sensi della normativa in vigore, le aliquote, le detrazioni e le altre norme regolamentari già fissate per l’anno 2004 e nel seguito precisate:

 

1.             Fissare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I.  ordinaria al cinque per mille;

 

2.             Fissare l’aliquota I.C.I. ridotta al quattro per mille per:

 

3.             abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento e quella dei parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);

4.             gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, commerciali, alberghiere, industriali, di servizio, studi professionali, ecc.);

5.             tutti gli immobili esterni al centro abitato, così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in qualsiasi categoria catastale classificati;

 

6.             Fissare la detrazione per l’abitazione principale ad Euro 154,94, applicando la stessa anche ad immobili utilizzati quale dimora abituale da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) ed in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);

 

Accertato che in seguito all’assunzione dei suddetti aggiustamenti si avrà comunque l’invarianza del gettito globale del tributo rispetto all’ultimo accertato, in ossequio alle disposizioni vigenti;

 

Verificata la disponibilità di Bilancio ed accertata la propria competenza a deliberare;

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte dell’impiegato unico collaboratore amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1998 n. 1, come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

Visto il Testo Coordinato delle disposizioni sull’Ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e nella L.R. 23.10.1998 n. 10;

 

Con n. 12 voti favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori designati all’inizio di seduta,

 

DELIBERA

 

 

7.        Di confermare, anche per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 5 (cinque) per mille.

 

8.        Di fissare l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 (quattro) per mille per:

9.             abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento e quella dei parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);

10.         gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, commerciali, alberghiere, industriali, di servizio, studi professionali, ecc.);

11.         tutti gli immobili esterni al centro abitato, così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in qualsiasi categoria catastale classificati;

 

12.    Di fissare la detrazione per l’abitazione principale ad Euro 154,94, applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle).

 

13.    di riconoscere il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, dichiarando  nel contempo il medesimo eseguibile a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

 

14.    Di trasmettere ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Leg. 446/97 copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Ministero delle Finanze territorialmente competente.

 

15.    Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.

 

 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ICI

 

COMUNE VIGO RENDENA

PROVINCIA DI TRENTO

 

            Il Comune di VIGO RENDENA, con deliberazione consiliare n. 46 dd. 04.12.2006, ha deliberato le aliquote I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2007 in ragione di:

·         Aliquota ordinaria:                                         CINQUE PER MILLE

·         Aliquota per aree fabbricabili:                       CINQUE PER MILLE

·         Aliquota ridotta                                              QUATTRO PER MILLE per:

Ø    abitazione principale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento I.C.I. comunale*;

Ø    gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, commerciali, alberghiere, industriali, di servizio, studi professionali, ecc.);

Ø    tutti gli immobili esterni al centro abitato, così come evidenziato nella planimetria allegata alla  deliberazione consiliare n. 43 dd. 30.12.2002, in qualsiasi categoria catastale classificati.

 

·         Detrazione per l’abitazione principale:      Euro 154,94.-.

·         Pagamento in due rate a giugno e dicembre.

·         Dichiarazione o comunicazione da inoltrare entro 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.

 

Con deliberazione n. 44 dd. 04.12.2006 il Consiglio Comunale ha dato atto che:

Ø      a livello di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale I.C.I. “Estensione delle agevolazioni alla pertinenza dell’abitazione principale” il requisito della contiguità è requisito necessario per le altre tipologie di realità (ad esempio, cantine, box, ecc.), ferma restando la necessità della sussistenza degli altri requisiti disposti dalla legge;

Ø      l’ultimo comma dell’art. 7 “Denunce e comunicazioni” stabilisce la sanzione per omissione di dichiarazione per ciascuna unita’ immobiliare in Euro 103,29;

Ø      si modifica l’ultimo comma dell’art. 8 “Modalità di versamento” con la sostituzione dell’importo di lire 20.000 con l’importo di Euro 10,33 (versamenti non dovuti qualora o uguali a detto importo).

 

Si informa che fra gli immobili soggetti ad I.C.I. rientrano tutte le particelle edificiali di qualsivoglia superficie inserite nel P.R.G. comunale anche se non è stato approvato il piano attuativo.

 

*Art. 5. – Regolamento ICI comunale – Assimilazioni ad abitazione principale.

“Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti in linea retta entro il I° grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, è considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art. 4”.

 

VALORE AREE FABBRICABILI: Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento ICI comunale il Comune di Vigo Rendena, con deliberazione consiliare n. 46 dd. 11.12.2000, ha stabilito i valori minimi da attribuire alle seguenti aree, ai fini del potere di accertamento, valevoli anche per l’anno 2007 come segue:

Ø                  ZONE RESIDENZIALI                               Euro/mq.  51,65.-

Ø                  ZONE COMMERCIALI, ARTIGIANI ED

ALBERGHIERE                                                 Euro/mq.         25,82.-