OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote, detrazione e norme regolamentari a decorrere dal 01.01.2005.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Considerato che con deliberazione consiliare n. 29 dd. 23.08.1999, esecutiva ai sensi di legge, venivano individuati i valori da attribuire alle aree fabbricabili situate sul territorio comunale ed assoggettabili all’imposta in oggetto, relativamente agli anni dal 1993 al 1999, con vigenza degli stessi anche per gli anni successivi e fino a quando non intervenga un loro aggiornamento da parte del Consiglio comunale;
 
Dato atto che non vi sono stati aggiornamenti in tal senso;
 
Dato atto che con successiva deliberazione n. 31 dd. 27.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale approvava il Regolamento I.C.I. – Norme Generali, che entrava in vigore il 01.01.2000;
 
 Visto l’art. 6, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 i quali dispongono che l’aliquota I.C.I. è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno (ovvero entro l’approvazione del bilancio di previsione) con effetto per l’anno successivo e che la stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendola diversificare entro tale limite, con riferimento ad immobili diversi dall’abitazione principale;
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 dd. 29.12.2003, esecutiva, con cui venivano stabilite l’aliquota, le detrazioni ed alcune norme regolamentari in materia di I.C.I in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2005;
 
Ritenuto opportuno pertanto diversificare l’aliquota I.C.I. in modo da agevolare sia i proprietari di immobili adibiti a prima abitazione che di immobili utilizzati per attività produttive (commerciali, artigianali, alberghiere, di servizio, studi professionali, ecc.) nonché di quelli ubicati fuori dal centro abitato (cd. “case da mont”);
 
Ritenuto altresì opportuno quindi confermare, anche per l’anno 2005, ai sensi della normativa in vigore, le aliquote, le detrazioni e le altre norme regolamentari già fissate per l’anno 2004 e nel seguito precisate:
 
1.             Fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I.  ordinaria al cinque per mille;
 
2.             Fissare l’aliquota I.C.I. ridotta al quattro per mille per:
 
3.        abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento e quella dei parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);
4.        gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, commerciali, alberghiere, industriali, di servizio, studi professionali, ecc.);
5.        tutti gli immobili esterni al centro abitato, così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in qualsiasi categoria catastale classificati;
 
6.             Fissare la detrazione per l’abitazione principale ad Euro 154,94, applicando la stessa anche ad immobili utilizzati quale dimora abituale da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) ed in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);
 
Accertato che in seguito all’assunzione dei suddetti aggiustamenti si avrà comunque l’invarianza del gettito globale del tributo rispetto all’ultimo accertato, in ossequio alle disposizioni vigenti;
 
Verificata la disponibilità di Bilancio ed accertata la propria competenza a deliberare;
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte dell’impiegato unico collaboratore amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1998 n. 1, come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 
Visto il Testo Coordinato delle disposizioni sull’Ordinamento dei Comuni contenute nel D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e nella L.R. 23.10.1998 n. 10;
 
Con n. 12 voti favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0  espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori designati all’inizio di seduta,
 

DELIBERA

 

 
1.        Di confermare, anche per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ordinaria al 5 (cinque) per mille.
 
2.        Di fissare l’aliquota I.C.I. ridotta al 4 (quattro) per mille per:
3.             abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento e quella dei parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle);
4.             gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, commerciali, alberghiere, industriali, di servizio, studi professionali, ecc.);
5.             tutti gli immobili esterni al centro abitato, così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in qualsiasi categoria catastale classificati;
 
6.        Di fissare la detrazione per l’abitazione principale ad Euro 154,94, applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle).
 
7.        Di trasmettere ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Leg. 446/97 copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Ministero delle Finanze territorialmente competente.
 
8.        Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.