Ufficio Intercomunale Entrate

COMUNE DI VALFLORIANA

I.C.I. ANNO 2010

 

 

 

ALIQUOTA UNICA

 

 

confermata 4,5 per mille per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili.

 

DETRAZIONE

PER ABITAZIONE PRINCIPALE

 

confermata € 103,29

 

 

Solo per i casi residuali di abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati, che non beneficiano dell’esenzione (vedi punto B).

 

 

confermata € 258,23 per soggetti oltre i 65 anni con reddito familiare inferiore ad € 10.329,14 annui.

 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED IMMOBILI AD ESSE ASSIMILATI:

 

A) SONO ESENTI DA I.C.I.:

 

Ø   Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

 

 

 

 

 

 

ESENTI DALL’I.C.I.

(D.L. 93/2008)

Ø   Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il II° grado (padre/figlio, nonno/nipote, fratelli) se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verificano le condizioni, a pena di inapplicabilità).

Ø   Unità immobilari assegnate ad uno dei due coniugi come abitazione famigliare, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario, a condizione che non possieda un’altra abitazione nello stesso Comune.

Ø   Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Ø   Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

Ø   Pertinenze (cantine, box, posti macchina) classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale o ad immobile assimilato ad abitazione principale da Regolamento o norma di Legge.

 

B) NON SONO ESENTI:

 

Ø   Abitazioni principali con categoria catastale A1, A8, A9

 

Aliquota 4,5‰

Detrazione € 103,29

 

Ø   Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all’AIRE, a condizione che non risultino locate e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare abitativa (e sue pertinenze) su tutto il territorio italiano.

Aliquota 4,5‰

Detrazione € 103,29

Ø   Unità immobiliari locate con contratto registrato

 

Aliquota 4,5‰

Non ammesse detrazioni

 

 

AREE FABBRICABILI/ EDIFICAZIONI IN CORSO:

 

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Al fine di ridurre il contenzioso e di favorire l’individuazione della base imponibile, il Consiglio Comunale ha fissato per il 2010 i seguenti valori (invariati rispetto al 2009):

 

ZONA

DESCRIZIONE

Indice di fabbricabilità

da P.d.F.

Indice convenz. attribuito

VALORE AL MQ. ANNO 2010

C1

Zone residenziali di espansione estensiva

1,5

1,2

    38,75

D3

Zone commerciali - turistiche

2,2

0,8

    25,83

D1

Zone artigianali

copertura max 50%

altezza max m. 8,50

0,4

    12,92

 

Il Consiglio Comunale ha deliberato diverse percentuali di abbattimento dei valori, rapportate all’effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari, o in caso di strumenti urbanistici adottati.

 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO/RESTAURO DI IMMOBILI:

 

 

L’imposta deve essere calcolata sul valore dell’area, tenuto conto della volumetria oggetto degli interventi. In considerazione della particolare situazione impositiva, il Consiglio Comunale ha previsto, per tali casi, una percentuale di abbattimento del valore delle aree deliberato ai fini dell’accertamento, pari all’80%.

 

 

aliquota ordinaria

4,5‰ sul valore dell’area edificabile

 

 

DICHIARAZIONI:

 

In seguito alla determinazione nr. 10/2009 del Dirigente del Servizio Catasto della P.A.T., assunta ai sensi dell’art. 37 comma 53 del D.L. 223/2006, nella Provincia di Trento è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., fatta eccezione per le fattispecie riportate nelle istruzioni generali del modello di dichiarazione medesimo, per le quali permane l’obbligo di presentare la dichiarazione, su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate.

 

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi disciplinati dal Regolamento I.C.I., per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, a pena di inapplicabilità, o nei casi di variazione di qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell’imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.

 

VERSAMENTI:

 

L’I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente, arrotondando l’importo totale dovuto all’Euro inferiore o superiore (0,50 = Euro superiore).

 

IMPORTO MINIMO: il versamento in autotassazione non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 5,00.

 

L’imposta dovuta deve essere versata in due rate (pari al 50%), la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

 

I versamenti I.C.I. possono essere eseguiti con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale, intestati al Concessionario del servizio di riscossione:

 

 

 EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL SPA   VALFLORIANA-TN-ICI    c/c postale nr.  88783659

 

 

COME SI CALCOLA L’I.C.I.

 

Ø       BASE IMPONIBILE:

 

- Fabbricati:

 

 

 


RENDITA CATASTALE

 

 

+

 

 


5% rivalutaz.

 

 

x

MOLTIPLICATORE:

 

 

=

 

 

BASE IMPONIBILE

cat. A, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/1

x 100

cat. B (scuole, case di cura, ecc.)

x 140

cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.)

x  50

cat. C1 (negozi e botteghe)

x  34

 

- Aree fabbricabili:

 

 


VALORE AL MQ.

 

-

EVENTUALE % ABBATTIMENTO

per caratteristiche area

 

x

 

mq.

 

=

 

BASE IMPONIBILE

 

Ø       CALCOLO IMPOSTA:

 

BASE IMPONIBILE

(vedi sopra)

 

x

 

ALIQUOTA

 

:

 

1000

 

=

 

I.C.I. ANNUA

 

L’importo da versare deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) e deve tenere conto dei mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).

 

 

 

Tutte le informazioni e la modulistica relative all’I.C.I. possono essere richieste presso l’Ufficio Intercomunale Entrate (0462/237515) o reperite nella sezione “tributi” del sito internet www.castello-molina.it.