COMUNE  DI TERZOLAS - UFFICIO TRIBUTI

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                                                                             I.C.I.  ANNO  2010

 

Il Comune di Terzolas con deliberazione consiliare 33 dd. 23.12.2008 ha deliberato la revisione al Regolamento ICI inserendo L’ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni   dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, è stata disposta, con alcune limitate eccezioni, l’esenzione dell’abitazione principale dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dal 2008.

A partire dall’inizio del 2008, è esclusa dal pagamento dell’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per abitazione principale si deve intendere l’unità immobiliare (di tipo abitativo, di solito contraddistinta dalle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) all’interno della quale il contribuente (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione, ecc.) ha la propria residenza anagrafica. Sono state espressamente escluse dall’esenzione e quindi continueranno a pagare l’imposta, le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso (A/1 -abitazioni di tipo signorile, A/8 - abitazioni in ville e A/9 - castelli, palazzi ….).

L’esenzione è estesa anche:

-      all’eventuale pertinenza dell’abitazione (cantine - box - posti macchina coperti e scoperti classificate o classificabili nelle categorie C/2 - C/6 - C/7). Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio  è esteso a tutte le unità immobiliari di pertinenza (art.  6  Regolamento ICI );

-      alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori-figli), purché i beneficiari del comodato vi abbiano eletto la loro residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente; (art.  7 Regolamento ICI );

-   alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) su un’altra abitazione principale situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale; (art. 4 Regolamento ICI);

-   all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione(art.7 Regolamento ICI).

 

Le aliquote  I .C.I. da applicare e la detrazione per l’abitazione principale  sono invariate rispetto all’anno 2009 così come stabilite con deliberazione consigliare n. 28 del 27.12.2007 come segue:

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9) e loro pertinenze

4,0 ‰

ALIQUOTA ORDINARIA  per altri fabbricati e terreni edifificabili

6,0 ‰

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9)

€ 105,00

 

 DICHIARAZIONI.

La dichiarazione ICI, nei casi in cui risulti obbligatoria (aree fabbricabili – fabbricati inagibili/inabitabili – abitazioni principali) deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui  ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. (art.  9  Regolamento ICI );

 

NUOVI VALORI IMPONIBILI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI

Con deliberazione giuntale n.114 dd. 04.12.2008 sono stati aggiornati i valori minimi per le aree fabbricabili come segue:

AREE  RESIDENZIALI   Euro /mq. 55,00 – AREE  PRODUTTIVE   Euro/mq. 25,00   -  AREE  SERVIZI   Euro/mq. 15,00

Il loro valore è comunque pari al prezzo corrente di mercato.

 

Si informano i contribuenti che i bollettini non sono precompilati nella parte contabile al fine di sollecitare il controllo e la verifica della propria posizione I.C.I.

 

Avvertenze Finali

            L'ICI va corrisposta in due rate con versamento arrotondato all’euro:

ü       la I^ rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 2009, va corrisposta dal 1° giugno al 16 giugno 2010  su  c.c.p.  88782651  intestato  a  EQUITALIA TAA/SÜDTIROL SPA TERZOLAS-TN-ICI;

ü       la II^ rata a saldo andrà corrisposta dal 1° dicembre al 16 dicembre 2010 e sarà pari alla differenza di imposta dovuta per l'intero anno 2010.

Il contribuente potrà utilizzare in sostituzione dei bollettini di c.c.p. il mod. F24 rispettando le medesime scadenze.

Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della I^ rata.

Non devono essere eseguiti versamenti d’imposta quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00 (art. 10, comma 7 del Regolamento ICI).

 

L’Ufficio tributi comunale è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti  ( 0463/901309)

 

 

                                                                                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  ICI

                                                                                                                   - Luciana Pedergnana -

 

 

 

 

PER L´ANNO 2010  SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008 E 2009

“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI TERZOLAS

(PROV. TN)  IN MATERIA  DI  ALIQUOTE  I.C.I. PER  L’ANNO  DI  IMPOSTA 2008”

 

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  - 

                     DETERMINAZIONE    ALIQUOTE ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(OMISSIS)

 

D E L I B E R A

 

1.   di stabilire,   per  l’anno 2008,  le  aliquote di imposta  comunale  sugli immobili  ( I.C.I. ) come di seguito riportato:

a)   per gli immobili adibiti ad abitazione principale l’aliquota è fissata nella misura del   4, (quattropermille) ;

b)  per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale od alloggi non locati ed aree edificabili l’aliquota è fissata nella misura del  6 (seipermille) ;

c)   la detrazione  d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è fissata in €uro 105,00 ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale destinazione, fatta salva  la maggiorazione della detrazione stessa fino all’importo di €uro 303,29 come previsto dalla legge finanziaria statale per l’anno 2008;

 

2.   di precisare che, sia l’aliquota per l’abitazione principale che la detrazione d’imposta pari ad €uro 105,00 si intendono estese alle unità immobiliari richiamate all’art.8 comma 4, del D.LGS. 30.12.1992 n. 504 e s.m. vale a dire agli alloggi assegnati dagli Istituti per le case Popolari che per la nostra Provincia si configurano con l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa  - I.T.E.A.-

 

3.   di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle imposte un gettito complessivo di €uro 75.000,00, da iscrivere al titolo I° Categoria I^  - Risorsa 5^  dell’entrata del bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 2008;

 

 

 (OMISSIS)

 

 

         Si certifica che il su esposto estratto risulta essere conforme all’originale deliberazione del Consiglio comunale n. 29 assunta in data 27.12.2007 ed esecutiva a termini di legge.

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                     Widmann dott . Carlo