Deliberazione nr.   23   dd.  15.12.2004

 

Oggetto :   I.C.I. Determinazione valore aree edificabili per l’anno 2005.

 

 

 

 

                                               IL  CONSIGLIO   COMUNALE

 

 

Ricordato che con deliberazione n. 12 di data 07.7.1999, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I ) ;

 

Dato atto che all’art. 3 il  regolamento stabilisce che la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili deve essere stabilito dal Consiglio Comunale ;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 di data 14.4.1999, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento  che fissa  i valori di riferimento per le aree fabbricabili per il 1999/2000 ;

 

Udita la proposta della Giunta Comunale ;

 

Dopo ampia ed approfondita discussione come da verbale ;

 

Ritenuto che i parametri presi a riferimento sono  attualmente variati  e non corrispondono al valore di mercato; 

 

Ritenuto pertanto di variare il valore delle aree a far data dal 1.1.2005;

 

Udite le proposte fatte;

 

Visti i pareri del segretario comunale, espressi sulla regolarità tecnico – amministrativa  e contabile , ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/ 1993, così come modificato con l’art. 16 della L.r. 23.10.1998 , n. 10 ;

 

Con voti favorevoli n. 13 su nr. 13 presenti e votanti  ,  espressi per alzata di mano

 

 

                                                           D E L I B E R A

 

 

  1. Di modificare per l’anno 2005 i valori di riferimento delle aree fabbricabili  come segue:

-          Aree residenziali                                               40,00

-          Aree per l’insediamento di attività produttive     25,00

-          Aree destinate a servizi                                     10,00

 

 

 

 

 

 

  1. Di lasciare invariate tutte le altre agevolazioni o riduzioni .

 

      3.   Di dare evidenza al fatto , e ciò a sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993 nr. 13 , che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale  , da parte di ogni cittadino, ex art. 52, LR. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T A..R. di Trento ex art. 2 lett.b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni , da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.