OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): Determinazione aliquote, detrazione per abitazione principale e valore terreni. Anno 2008.

Deliberazione consiglio comunale n. 50 dd. 21.12.2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Ritenuto opportuno mantenere l'aliquota sulle aree fabbricabili al 4 per mille e mantenere invariati i valori relativi alle aree edificabili, artigianali

Visto l’art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da € 103,29 fino a L. 258,23 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

Ritenuto di confermare il valore di €. 130,00 la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;

Visti:

Richiamati:

Acquisiti:

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 00, astenuti n. 00, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA


  1. di confermare anche per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili, alle aree edificabili, alle aree artigianali e alle aree per servizi pubblici;
  2. di confermare per l'anno 2008 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:

  1. di confermare per l'anno 2008 il valore delle aree fabbricabili come segue:

  1. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono dati i seguenti ricorsi:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.:

I ricorsi sono alternativi.