IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il capo I del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
l’art. 6, primo comma, del D.Lgs.504/92, come modificato dall’art. 53 della legge 23.12.1996, n. 662, prevede che l’aliquota sia stabilita dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, nella misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
con la sottoscrizione, in data 7 agosto 2002, del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in attuazione dell’art. 11 del D.P.G.R. 28.05,.1999, n. 4/L, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2003 e successivi è stato individuato al 31 dicembre;
per l’anno 2006 era stata confermata l’aliquota ordinaria del 4 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed era stata prevista la detrazione di Euro 130,00 per le seguenti unità immobiliari: immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo, immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che, a seguito di ricovero permanente, ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata, immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione,
le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi ed alla qualità dei servizi da garantire, consentono di mantenere inalterate le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2008 per le abitazioni principali;
Ritenuto opportuno mantenere l'aliquota sulle aree fabbricabili al 4 per mille e mantenere invariati i valori relativi alle aree edificabili, artigianali
Visto l’art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da € 103,29 fino a L. 258,23 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;
Ritenuto di confermare il valore di €. 130,00 la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;
Visti:
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) ;
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L);
Richiamati:
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 14.02.1994 e ss.mm;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 28.12.2000 e ss.mm;
Acquisiti:
il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ed entrate Patrimoniali Associato Samone-Strigno;
il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario Associato Strigno-Samone;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 00, astenuti n. 00, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di confermare per l'anno 2008 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:
immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;
immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che, a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;
immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;
di confermare per l'anno 2008 il valore delle aree fabbricabili come segue:
zona a sud della linea che collega Via Salesai, Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Degol: 50,00 €/mq;
zona a nord della predetta linea ideale: 40,00 €/mq;
zone produttive: 25,00 €/mq;
aree per servizi pubblici: 20,00 €/mq;
di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono dati i seguenti ricorsi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.:
I ricorsi sono alternativi.