DELIBERA

  1. di apportare all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003, le modificazioni come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, determinando, per le ragioni in premessa espresse, i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, come da medesimo allegato;

  2. di dare atto che i valori delle eree edificabili risultanti dall’applicazione dei valori in premessa indicati e riportati nell'allegatro "A" non modificano in nessun modo i presupposti d’imposta, costituiti valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.

  3. di confermare anche per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili;

  4. di confermare anche per l'anno 2007 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:

a)immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;

b)immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c)immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;

d)immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;

  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

  2. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.;

  3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.