OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Modificazioni al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003. Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale – Anno 2006.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 dd. 28.12.2005
il capo I del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
l’art. 6, primo comma, del D.Lgs.504/92, come modificato dall’art. 53 della legge 23.12.1996, n. 662, prevede che l’aliquota sia stabilita dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, nella misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
con la sottoscrizione, in data 7 agosto 2002, del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in attuazione dell’art. 11 del D.P.G.R. 28.05,.1999, n. 4/L, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2003 e successivi è stato individuato al 31 dicembre;
per l’anno 2005 era stata confermata l’aliquota ordinaria del 4 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed era stata prevista la detrazione di Euro 130,00 per le seguenti unità immobiliari: immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo, immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata, immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione,
Considerato che:
tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 504/92 e ss.mm. l’Amministrazione é chiamata ad attivare i controlli sulle aree edificabili, la cui base imponibile é determinata, ai sensi dell’art 5 comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione;
al fine di agevolare il lavoro di controllo degli uffici, le Ammmisnistrazioni possono, ai sensi della predetta norma, stabilire una soglia di autolimitazionedel potere di accertamento, avuto riguardo tra l'altro alla zona territoriale di ubicazione dell’immobile;
l'ufficio tecnico del Comune di Strigno ha identificato due aree residenziali con identici indici fondiari pari a 1,5 mc/mq delimitate come segue :
zona a sud della linea che collega Via Salesai, Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Degol, il cui valore viene indicato in 50,00 €/mq;
zona a nord della predetta linea ideale, il cui valore viene indicato in 40,00 €/mq, in ragione del fatto che la stessa è meno dotata di servizi pubblici, meno accessibile, con caratteristiche morfologiche che rendono più difficoltosa l'edificazione;
Per quanto riguarda zone produttive, il valore viene indicato in 25 €/mq mentre relativamente alle aree per servizi pubblici il valore viene indicato in 20 €/mq.
si rende pertanto opportuno apportare le necessarie modificazioni all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003, come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione ;
Visto l'art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero elevare da € 103, 29 fino a € 258,22 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;
Ritenuto di confermare il valore di €. 130,00 per la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;
Visti:
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) ;
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L);
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 2 del 14 febbraio 1994 e ss.mm;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consigliare n. 28 dd. 22.12.2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 1, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di apportare all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003, le modificazioni come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, determinando, per le ragioni in premessa espresse, i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, come da medesimo allegato;
di dare atto che i valori delle eree edificabili risultanti dall’applicazione dei valori in premessa indicati e riportati nell'allegatro "A" non modificano in nessun modo i presupposti d’imposta, costituiti valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.
di confermare anche per l'anno 2006 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili;
di confermare anche per l'anno 2006 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:
a)immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;
b)immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
c)immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;
d)immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;
di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.