OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Modificazioni al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003. Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale – Anno 2006.


Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 dd. 28.12.2005


IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che:

Considerato che:

  1. zona a sud della linea che collega Via Salesai, Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Degol, il cui valore viene indicato in 50,00 €/mq;

  2. zona a nord della predetta linea ideale, il cui valore viene indicato in 40,00 €/mq, in ragione del fatto che la stessa è meno dotata di servizi pubblici, meno accessibile, con caratteristiche morfologiche che rendono più difficoltosa l'edificazione;

Per quanto riguarda zone produttive, il valore viene indicato in 25 €/mq mentre relativamente alle aree per servizi pubblici il valore viene indicato in 20 €/mq.

Visto l'art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero elevare da € 103, 29 fino a € 258,22 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

Ritenuto di confermare il valore di €. 130,00 per la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;

Visti:

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 2 del 14 febbraio 1994 e ss.mm;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consigliare n. 28 dd. 22.12.2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 1, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

  1. di apportare all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 27.09.1999, modificato con deliberazione n. 40 dd. 29.09.2002, ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2003, le modificazioni come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, determinando, per le ragioni in premessa espresse, i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, come da medesimo allegato;

  2. di dare atto che i valori delle eree edificabili risultanti dall’applicazione dei valori in premessa indicati e riportati nell'allegatro "A" non modificano in nessun modo i presupposti d’imposta, costituiti valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.

  3. di confermare anche per l'anno 2006 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili;

  4. di confermare anche per l'anno 2006 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:

a)immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;

b)immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c)immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;

d)immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;

  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

  2. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.;

  3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.