OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale – Anno 2005.


Deliberazione n. 43 dd. 27.12.2004


IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che:


Visto l’art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da € 103,29 fino ad € 258,22 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;


Ritenuto di confermare il valore di €. 130,00 la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;


Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;


Visto il Regolamento comunale di contabilità;


Visto lo Statuto comunale;


Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;


Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti 0


DELIBERA


  1. di confermare anche per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili;

  2. di confermare anche per l'anno 2005 la detrazione di € 130,00, per le seguenti unità immobiliari:

  1. immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;

  2. immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

  3. immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;

  4. immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;

  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

  1. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.;

  2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.