COMUNE DI STENICO
Deliberazione consiliare n. 40 di data 28.12.2006
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale per l'anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.L. 30.12.1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali territoriali ha istituito, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinandone l'applicazione;
Esaminata la circolare del Ministero della Finanze 14.06.1993, n. 9;
Rilevato che se la delibera non viene adottata entro il termine stabilito si applica l'aliquota minima del 4 per mille;
Letto l'art. 6, 2° comma del D.Lgs. 504/1992 e s.m. che stabilisce che l'aliquota dev'essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Ricordato l'art. 6, 4° comma del D.Lgs. 504/1992 e s.m. che riproponendo le disposizioni dell'art. 4, comma 1° del Decreto Legge 08.08.1996, n. 437 (Legge di conversione n. 556/1996), dà la possibilità al Comune di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:
a) soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del Lgs. n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti del Comune;
b) soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettera a) e b);
Chiarito che l’art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50 convertito dalla Legge 122/1997 ha reintrodotto con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, la possibilitàà di concedere, anche limitatamente a tali categorie, che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possa essere ridotta fino al 50% ed in alternativa che l’importo di Lire 200.000 come detrazione per l’abitazione principale possa essere elevato fino a Lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio con deliberazione del competente organo comunale;
Precisato che l'art. 3, 56° comma della Legge 662/1996, prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Considerato che la Legge 662/1996, art. 3, comma 55, nel fissare in Lire 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, estende, altresì, tale disposizione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; Preso atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1 e 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, come modificati dall'art. 3 commi 53 e 55 della Legge 23.12.1996, n. 662, la definizione delle aliquote e della detrazione avviene con un'unica deliberazione consiliare;
Osservato come questo Ente abbia per l'anno 2005 con provvedimento consiliare n. 54 di data 23.12.2004: confermato le aliquote dell’ I.C.I. nel 4 per mille sia per le abitazioni principali che per tutti gli altri immobili, e aumentato la detrazione per abitazione principale ad € 155,00;
Evidenziato come l'ampliamento/riduzione e/o la differenziazione degli elementi essenziali del tributo, della fattispecie impositiva, nonché delle aliquote e detrazioni siano di competenza consiliare;
Ritenuto di confermare anche per il 2007 le determinazioni assunte dal Comune in ordine all’aliquota degli immobili, e alla detrazione per abitazione principale;
Acquisito il pareri positivi espresso dal responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93, come modificata dalla L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, come risultante dall'allegato al presente atto.
Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 - art. 9 in merito alla politica tariffaria;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. /, contrari 5 (Morelli Claudio, Nicolli Nadia, Sicheri Edi, Sicheri Luciana, Sicheri Michele), su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;
DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2007, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune:
a) aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Stenico oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa o di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari, purché residenti nel Comune medesimo;
b) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili;
c) aliquota ordinaria del 4,5 per mille per tutti gli immobili non previsti alle precedenti lettere a) e b);
2. di confermare per l'anno 2007 la detrazione per l'abitazione principale in € 155,00, estesa anche agli assegnatari degli alloggi degli Istituti popolari, nonché delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3. di trasmettere copia della presente al Consorzio Nazionale Concessionari - ANCI ed al Ministero delle Finanze - Direzione per la fiscalità locale;
Di precisare infine che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
· opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 54 comma 3-bis della L.R. 04.01.1993 n. 1;
· ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge
06.12.1971 n. 1034.